Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine
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ne non devono determinare un aumento delle uscite, ma sussistono come «cuscinetto» per eventuali futuri addebiti.
Nel presente esempio le eccedenza del bilancio ordinario accreditate al conto di compensazione impediscono quasi integralmente il subentro di un obbligo di ammortamento dei deficit del bilancio straordinario. Le uscite straordinarie non sono quindi affatto ammortizzate. Se il conto di compensazione fosse per contro deficitario, un ulteriore addebito consecutivo alle uscite straordinarie aumenterebbe fortemente gli importi di ammortamento necessari. In caso di superamento del limite del 6 per cento il termine di tre anni, principalmente concepito come meccanismo di sanzione degli errori di stima, si applicherebbe anche all'ammortamento del bilancio straordinario. Ciò non sarebbe conforme alla Costituzione.
A.2.2 Ammortamento singolo Tabella A2.2: Ammortamento singolo (esempio)
Conto di ammortamento alla chiusura dei conti Mio. fr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Σ Stato al 31.12 dell'anno precedente [1] - -1600 -1600 -1333 -2767 -2500 -1450 -900 -550 -366 -1831
Entrate straordinarie [2] 500500
Uscite straordinarie [3] 1600 17003300
-1600 0 0 -1700 0 500 0 0 0 0 0 0 -2800 Saldo bilancio
straordinario [4]=[2]-[3]
Ammortamenti:
Uscite 2010 [5] 267 267 267 267 267 1671500
Termine residuo [6] 6 5 4 3 21
Uscite 2013 [7] 283 283 183 183 183 1831301
Termine residuo [8] 6 5 4 3 21
Accredito importo di
267 267 267 550 550 350 183 183 183 0 2801
ammortamento* [9]
Nuovo stato al 31.12
[10]=[1]+[4]+[5]+[7] -1600 -1600 -1333 -2767 -2500 -1450 -900 -550 -366 -183 11
* Corrisponde alla riduzione delle uscite massime ammesse nel preventivo dell'anno corrispondente, vale a dire, si presuppone che gli importi di ammortamento siano anche effettivamente risparmiati.
L'esempio in cifre mostra come i diversi addebiti possano essere ammortati singolarmente (cfr. n. 1.4.2.). Le uscite straordinarie del 2010 provocano un disavanzo di uguale importo del conto di ammortamento. Esso viene constatato nella primavera del 2011, nel quadro del Consuntivo 2010. La compensazione del disavanzo dovrebbe iniziare imperativamente nel Preventivo 2012. Nell'ipotesi di un termine di ammortamento di sei anni e di una ripartizione lineare degli importi di ammortamento (267 mio. all'anno), l'uscita straordinaria del 2010 sarebbe integralmente compensata nel 2017. Un nuovo addebito nel 2013 determina ammortamenti corrispondenti negli anni 2015–2020. Durante un periodo di tre anni (2015–2017) la pianificazione di entrambi gli ammortamenti si accavalla. L'accredito consecutivo alle entrate straordinarie del 2015 è computato, in diminuzione dell'importo, negli ammortamenti delle uscite del 2010 (-100 mio.) e di quelle del 2013 (-400 mio.). Al riguardo sarebbero applicabili anche altre procedure.