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Consultazione 2007/46: Modifica dell'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO) · 4 pagine
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Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)
Modifica del … Avamprogetto del 20.12.2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19901 che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2
2 Il Dipartimento verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora alle condizioni per il diritto al ricorso e può consultare i documenti necessari per la valutazione. Se accerta che un’organizzazione non adempie più a tali condizioni, chiede al Consiglio federale di modificare di conseguenza l’allegato.
Art. 3 cpv. 3 e 4
3 La richiesta deve contenere:
a. dati relativi al diritto di ricorso di cui l’organizzazione intende fruire;
b. la prova che l’organizzazione adempie alle condizioni necessarie a tal fine; e
c. i documenti necessari per detta prova, in particolare gli statuti e i rapporti annuali degli ultimi 10 anni.
4 Secondo l’articolo 55 capoverso 1 LPAmb e l’articolo 12 capoverso 1 LPN, le attività economiche delle organizzazioni devono servire a conseguire gli scopi ideali, se il tipo di attività corrisponde a tali scopi e se l’attività in questione non è predominante rispetto alle altre attività dell’organizzazione.