Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/46: Modifica dell'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO) · 4 pagine

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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Modifica dell’ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere

Rapporto esplicativo 20 dicembre 2007

1. Situazione iniziale

Per ovviare ai punti deboli del diritto di ricorso delle organizzazioni, di cui anche il Consiglio federale è consapevole, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha elaborato, dopo esame approfondito, un progetto sull’iniziativa parlamentare Hofmann (02.436) e ha proposto una serie di modifiche di legge nell’ambito del diritto di ricorso delle associazioni come pure del relativo esame dell’impatto sull’ambiente (EIA)1. In occasione della consultazione, le modifiche della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)2 e della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)3, suggerite dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, hanno suscitato un vasto consenso. Anche il Consiglio federale si è espresso positivamente in merito4. Il Consiglio nazionale ha ampiamente seguito le proposte del Consiglio degli Stati e il progetto è stato adottato dal Parlamento il 20 dicembre 2006. Le modifiche legislative sono entrate in vigore il 1º luglio 20075.

2. Le nuove disposizioni di legge

Le modifiche del diritto di ricorso delle associazioni riguardano i punti seguenti:

– le organizzazioni ambientaliste sono legittimate a ricorrere soltanto negli ambiti giuridici iscritti nei loro obiettivi statutari da dieci anni (art. 55 cpv. 2 LPAmb, art. 12 cpv. 2 LPN);

– le condizioni fissate nella LPAmb e nella LPN per la designazione delle organizzazioni legittimate a ricorrere sono uniformate;

– le organizzazioni possono svolgere un’attività economica solo nella misura in cui quest’ultima serva al raggiungimento dei loro scopi ideali (art. 55 cpv. 1 lett. b LPAmb, art. 12 cpv. 1 lett. b LPN). Tale disposizione entrerà in vigore 3 anni dopo le altre prescrizioni, ossia il 1° luglio 2010;

– l’autorizzazione a ricorrere è ora prerogativa esclusiva del massimo organo esecutivo dell’organizzazione, che può delegarla alle sue sezioni solo nel singolo caso (art. 55 cpv. 4 e 5 LPAmb, art. 12 cpv. 4 e 5 LPN);

– le organizzazioni ambientaliste che hanno omesso di far valere le censure ammissibili durante una procedura di pianificazione non possono più presentarle in una procedura successiva (art. 55b cpv. 3 LPAmb, art. 12c cpv. 3 LPN);

1 FF 2005 4777

2 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell‘ambiente (LPAmb, RS 814.01)

3 Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451)

4 FF 2005 4817

5 RU 2007 2701 UFAM, 3003 Berna Tel. +41 31 322 97 88, fax +41 31 324 15 69 1/4 312/2005-02225/02/01/02/G402-0718