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Consultazione 2007/46: Modifica dell'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO) · 4 pagine

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Art. 4 Rendicontazione e statistica

1 Le organizzazioni tengono ogni anno una statistica delle loro attività di ricorso. Inoltrano tale statistica, insieme al rapporto annuale, all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) entro la fine di aprile e la rendono pubblica.

2 Indicando i Cantoni e i Comuni interessati, come pure l’autorità competente, la statistica deve mostrare in quanti casi l’organizzazione:

a. nell’anno precedente hanno presentato opposizioni e ricorsi;

b. non ha visto accolte le proprie richieste o è riuscita a imporle totalmente o in parte nonché in quanti casi tali richieste sono state tolte di ruolo in quanto infondate; ciò solo in riferimento ai casi conclusisi nell’ultimo anno;

c. ha concluso un accordo;

d. ha ritirato un’opposizione o un ricorso.

3Le organizzazioni informano l’UFAM entro il mese di aprile di ogni anno sull’ammontare delle uscite e delle entrate legate all’esercizio del diritto di ricorso e rendono pubblici tali dati. Per i singoli casi conclusisi , i dati documentano:

a. spese delle parti, spese di procedura e altre spese;

b. spese ripetibili e altre entrate.

4 L’UFAM determina in quale forma gli devono essere forniti i dati di cui ai capoversi 2 e 3. Tiene una statistica globale di tali dati, la pubblica e conduce un dialogo in merito con gli ambienti interessati (piattaforma).

II

Modifica del diritto previgente

L’ordinanza del 1º maggio 19962 sulle zone palustri è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. e

1 I Cantoni fissano il perimetro preciso degli oggetti. Sentono:

e. le organizzazioni legittimate a ricorrere secondo l’articolo 12 capoverso 3 LPN.

III

1 Fatto salvo l’articolo 3 capoverso 4, la presente modifica entra in vigore il 1º luglio 2008.

2 L’articolo 3 capoverso 4 entra in vigore il 1º luglio 2010.

2 RS 451.35