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Consultazione 2007/50: Strategia per uno sviluppo sostenibile: Linee guida e piano d'azione 2008-2011 · 43 pagine

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Strategia per uno sviluppo sostenibile: Linee guida e piano d’azione 2008-2011

Versione per la consultazione (giugno 2007)

S 2 Salute, benessere, sicurezza, certezza del diritto

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la salute è “uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale”. La nozione di benessere va dunque al di là del concetto di salute e comprende, ad esempio, le conseguenze dovute alle condizioni climatiche gradevoli negli edifici, l’aria “pura“, la tranquillità delle aree residenziali, un’alimentazione sana ecc. Questo tipo di benessere è importante sia per la qualità di vita che per le prestazioni lavorative.

Il bisogno di sicurezza delle persone si situa su livelli molto diversi. Abbraccia la necessità di prevenire conflitti armati tra Stati e popoli e si estende agli atti di violenza e ad altri crimini della vita quotidiana, e toccando però anche la prevenzione dalle catastrofi e la sicurezza individuale contro gli incidenti. Nella nozione di sviluppo sostenibile, la politica di sicurezza deve essere considerata come un mezzo atto a garantire la sicurezza e la pace e a prevenire i pericoli connessi all’economia, la società e l’ambiente. In virtù dell’art. 8, cpv. 1 Cost.

“l’uguaglianza giuridica“ è un diritto fondamentale: “tutti sono uguali davanti alla legge“. Questo articolo è completato dai divieti di discriminazione. La certezza del diritto è garantita anche dall’art. 9 Cost. “Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede“.

S 3 Libertà, indipendenza, individualità

Oltre alle diverse “libertà“ elencate nei diritti fondamentali (come la libertà di credo e di coscienza, art. 15 Cost. ecc.), la Costituzione federale sancisce all’art. 10, cpv. 2 il diritto alla “libertà personale“, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. Questo diritto comprende anche l’indipendenza e l’individualità. La responsabilità privata è menzionata al capitolo 3, obiettivi sociali, art. 41 cpv. 1 Cost.: le istanze pubbliche devono adoperarsi solo a complemento della “responsabilità e dell’iniziativa private“.

S 4 Identità, cultura

La protezione della dignità umana, garantita dall’art. 7 Cost. è determinante per l’identità personale. Anche i divieti di discriminazione, di cui all’art. 8 Cost., promuovono il principio dell’identità e dell’integrità di ogni singola persona. L’art. 11 Cost. protegge in modo particolare l’incolumità dei fanciulli e degli adolescenti. La cultura rappresenta un fattore essenziale di coesione per la Svizzera poiché valori quali la tolleranza, la solidarietà e i diritti dell’uomo costituiscono importanti conquiste culturali.

S 5 Valori

Per quel che concerne il mantenimento dei valori di rispetto degli uomini e della natura, il preambolo della Costituzione afferma che il popolo e i Cantoni sono responsabili “di fronte al creato e verso le generazioni future” e menziona la volontà “della considerazione e del rispetto reciproci”. Secondo l’art. 2, cpv. 4 Cost. (scopo), la Confederazione “si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico“.

S 6 Solidarietà, collettività

Il preambolo della Cost. contiene una dichiarazione che rafforza la solidarietà. Secondo l’art. 2, cpv. 2 Cost. la Svizzera deve considerarsi una nazione solidale che “promuove la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità del Paese“. La coesione sociale è pure sostenuta, tra l’altro, dalla “sicurezza del Paese“ (art. 2, cpv. 1 Cost.), cui fa riferimento anche il sentimento della ”sicurezza interna“.

La Dichiarazione di Rio (Agenda 21) difende i principi di giustizia, chiedendo un ”partenariato equilibrato tra gli Stati“. La Cost. menziona all’art. 2, cpv. 4 l’impegno della Svizzera per un “... ordine internazionale giusto e pacifico“. Il titolo secondo della Cost. “Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali” garantisce implicitamente ed in parte anche in modo esplicito l’uguaglianza in tutti i diversi settori della vita, come ad esempio tramite i diritti fondamentali, validi per tutti gli esseri umani.

S 7 Apertura, tolleranza

Il preambolo della Costituzione preconizza “uno spirito di apertura al mondo“, l’art. 2, cpv. 4 l’impegno dello Stato per un ordine internazionale giusto e pacifico. La libertà di credo e di coscienza (’art. 15 Cost.), il divieto di discriminazione giusta l’art. 8, cpv. 2 Cost. e la protezione dall’arbitrio (art. 9 Cost.) possono essere considerati presupposti imprescindibili per una società tollerante.

S 8 Sicurezza sociale, tasso di povertà

In Svizzera, il sistema della sicurezza sociale mira a proteggere le persone in caso di malattia, invalidità, anzianità, incidenti, decesso e perdite di reddito. Inoltre, esiste un’assistenza per tutte le persone che non sono in grado di provvedere a sé stessi autonomamente. L’art. 12 Cost. prevede infatti, per chi è nel bisogno, il “diritto di essere aiutati e assistiti”. Questo diritto deve essere garantito al fine di permettere a ognuno

un’esistenza dignitosa.

S 9 Pari opportunità, uguaglianza, partecipazione

Secondo l’art. 8, cpv. 2 Cost. la Confederazione Svizzera deve garantire pari opportunità, nel maggior numero di casi possibile, tra i cittadini (e non tra gli abitanti). L’art. 8, cpv. 3 Cost. prevede l’uguaglianza tra uomo e donna. La legge ne assicura poi l’uguaglianza di diritto e di fatto. In base all’art. 37 Cost. l’esercizio dei diritti politici è riservato essenzialmente ai cittadini svizzeri.