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Consultazione 2007/66: 05.443 Iv.pa. Sommaruga: Impiego di militi della protezione civile attribuiti al personale di riserva

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Progetto

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati del [data della decisione della Commissione]1;

visto il parere del Consiglio federale del [data]2,

decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 20023 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 2

2 I militi attribuiti al personale di riserva non devono essere formati e non hanno diritto di servire nella protezione civile. È possibile impiegare riservisti in caso di catastrofe e situazioni d’emergenza, nonché per svolgere i lavori di ripristino che ne derivano, anche senza istruzione di base.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

1 FF 2007 xxxx

2 FF 2007 xxxx

3 RU 2003 4187 2007–......