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Consultazione 2007/72: Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla qualità del latte (OQL) Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione lattiera (OIgPL) · 3 pagine
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Art. 10 cpv. 4 (nuovo)
4 La consegna di colostro giusta l’articolo 66bis dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20054 sulle derrate alimentari di origine animale è permessa fino a cinque giorni dopo la nascita. Il colostro deve essere separato dal resto del latte e consegnato con la relativa designazione. È vietato mescolare il colostro con il latte crudo. Le esigenze d’igiene per la produzione lattiera valgono analogamente per il colostro.
Art. 14 cpv. 7
L’addetto alla trasformazione del latte può fissare temperature di raffreddamento diverse per la fabbricazione di formaggi da latte crudo. La temperatura può però essere di 18 °C al massimo e il latte deve essere elaborato entro 18 ore al massimo dall’ultima mungitura.
Art. 21 ultimo periodo
Le schede relative alla manutenzione vanno conservate per tre anni.
II
La presenta modifica entra in vigore il ...
.... 2007 Dipartimento federale dell’economia
Il Capo:
Doris Leuthard
4 RS 817.022.108