Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/72: Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla qualità del latte (OQL) Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione lattiera (OIgPL) · 2 pagine
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sulle derrate alimentari di origine animale2 (entrata in vigore prevista di questa modifica: 1° marzo 2008).
Il “colostro” è il liquido secreto dalle ghiandole mammarie di femmine da latte nei cinque giorni dopo il parto, ricco di anticorpi e minerali e prodotto prima del latte crudo.
I “prodotti a base di colostro” sono i prodotti risultanti dalla trasformazione del colostro o dalla
trasformazione secondaria di tali prodotti trasformati."
Secondo questa definizione, il prodotto della mungitura nei cinque giorni dopo il parto è considerato colostro. Esso può essere messo in commercio indicando espressamente che si tratta di colostro,
purché le vacche siano munte separatamente e il latte sia consegnato a parte. D’altro lato, e in
applicazione del diritto vigente, il latte munto nei primi otto giorni dopo l’inizio della lattazione non può essere consegnato come latte. Per motivi tecnici, una riduzione della durata di questo termine non è sostenibile. La diversa composizione del latte, il tasso più elevato di immunoglobulina e le diverse proprietà di coagulazione, infatti, costituiscono fattori di rischio per la fabbricazione di formaggio e rendono necessario il mantenimento del divieto di consegna del colostro. Il latte ottenuto tra il sesto e l’ottavo giorno dopo l’inizio della lattazione non può quindi essere messo in commercio né come colostro né come latte.
Art. 6 e 21 OIgPL
Nella legislazione agricola, i documenti devono generalmente essere conservati per tre anni.
L’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim)3, in particolare,
prevede che i documenti di controllo della tracciabilità e i rapporti relativi ad analisi ed esami vanno conservati per tre anni (art. 5). Nella OIgPL i termini di conservazione sono adeguati di conseguenza.
Art. 14 cpv. 7 OIgPL
La fabbricazione di formaggi da latte crudo può richiedere, per motivi tecnologici, un raffreddamento del latte diverso da quanto previsto ai capoversi 2 e 3 dell’articolo 14. Il capoverso 7 attualmente in vigore non riguarda espressamente la fabbricazione di formaggi da latte crudo e delega alle autorità cantonali la facoltà di autorizzare la deroga per alcune aziende.
La nuova formulazione, secondo cui per la fabbricazione di formaggi da latte crudo si possono fissare temperature di raffreddamento diverse da quelle prescritte, tiene conto dei parametri necessari per la fabbricazione. La possibilità di derogare alle temperature d’immagazzinamento è limitata a determinati prodotti. La fissazione di una durata e di una temperatura massime d’immagazzinamento consente inoltre di evitare un’eventuale messa in pericolo della sicurezza alimentare.
Secondo il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (allegato
III/sezione IX/capitolo I/parte II), è possibile derogare alle prescrizioni in materia di raffreddamento per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari se l’autorità competente lo consente. Conformemente al diritto europeo l’”autorità competente” è l’autorità centrale di uno Stato membro incaricata di far rispettare le disposizioni del regolamento. In tale contesto, in seguito
all’equivalenza raggiunta, si possono fissare in un’ordinanza federale condizioni di deroga alle
temperature di raffreddamento. La formulazione proposta annulla la facoltà dell’autorità cantonale di rilasciare l’autorizzazione di deroga a singole aziende. In questo modo il Cantone autorizza infatti sistemi di fabbricazione tradizionali e non fornisce alcun contributo supplementare alla sicurezza alimentare.
Rapporto espl OQLatte_OIgLP_PAL_I.doc
2 RS 817.022.108
3 RS 916.020
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