Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2007/84: Adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 58 pagine
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Adeguamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali / G242-0699
Allegato 2 (continuazione) Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin)
Modifica del…
I La legge federale del 22 marzo 198518 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 5 (nuovo)
5 La quota per i contributi non direttamente vincolati alle opere è fissata ogni quattro anni; ammonta almeno al 6 per cento del prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale.
Art. 13 cpv. 4 (nuovo)
4 Il Consiglio federale può derogare ai capoversi 2 e 3 per compensare l’onere supplementare della Confederazione derivante dall'inserimento di strade cantonali nella rete delle strade nazionali. La compensazione è a carico dei Cantoni che cedono strade alla rete delle strade nazionali.
Art. 35a Disposizioni speciali (nuovo)
La Confederazione può derogare agli articoli 34 e 35 per compensare il proprio onere supplementare derivante dall'inserimento di strade cantonali nella rete delle strade nazionali. La compensazione è a carico dei Cantoni che cedono strade alla rete delle strade nazionali.
II
1 Questa legge soggiace al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne decide l'entrata in vigore.