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Consultazione 2007/97: Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV) · 2 pagine

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Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV)

del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L’ordinanza del 25 novembre 19981 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori è modificata come segue:

Art. 11 cpv. j (nuovo)

È considerato servizio di linea speciale il trasporto regolare di talune categorie di viaggiatori, a esclusione di altre categorie. Ne fanno parte:

j. il trasferimento di passeggeri aerei: trasporto su territorio svizzero a scopo turistico di passeggeri aerei da un aeroporto verso una località o una regione turistica e in direzione opposta.

Art. 13 cpv. 3bis (nuovo)

3bis I capoversi 2 e 3 non si applicano ai trasferimenti di passeggeri aerei di cui all’articolo 11 lettera j.

Art. 20 cpv. 2

Le domande devono contenere le indicazioni menzionate nell’allegato. Per le domande di cui al capitolo 5 della presente ordinanza l’Ufficio federale può stabilire deroghe.

Art. 39a Fermate e itinerario (nuovo)

1 Sempre che gli accordi internazionali non dispongano altrimenti, l’Ufficio federale può emanare disposizioni quanto alla località, al numero di fermate e all’itinerario.

2 I Cantoni provvedono ad allestire le opportune fermate conformemente ai requisiti minimi stabiliti dall’Ufficio federale.

Art. 39b Ripartizione della prestazione di trasporto (nuovo)

L’Ufficio federale può emanare disposizioni quanto alla ripartizione della prestazione di trasporto tra le imprese di trasporto svizzere ed estere. Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

1 RS 744.11

2005–......