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Consultazione 2007/97: Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV) · 2 pagine

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Art. 40 cpv. 1 lett. f (nuovo)

L’autorizzazione è rilasciata, se è comprovato che:

f. esiste una cooperazione tra le imprese svizzere e quelle dello Stato di destinazione. Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

Art. 46 cpv. 2 (nuovo)

Nel servizio di linea transfrontaliero un documento di controllo deve essere allestito per ogni corsa prima del suo inizio e tenuto a bordo del veicolo. La lista dei passeggeri contiene almeno le seguenti indicazioni:

a. la o le imprese di trasporto interessate;

b. targhe d’immatricolazione;

c. nome del conducente o dei conducenti;

d. numero dell’autorizzazione;

e. data di partenza e di arrivo;

f. luogo di partenza e di destinazione;

g. nome e cognome dei passeggeri nonché luogo in cui salgono e scendono.

II

La presente modifica entra in vigore il … .

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova