Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/111: Compensazione più rapida degli effetti della progressione a freddo in ambito di imposta federale diretta · 8 pagine
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Compensazione più rapida degli effetti della progressione a freddo in ambito di imposta federale diretta
Le seguenti disposizioni della LIFD dovrebbero essere modificate:
Articolo 38 capoversi 2 e 3
• Rinvio all'articolo 214 LIFD invece che all'articolo 36 (cpv. 2).
• Cancellazione del rinvio all'articolo 35 LIFD (cpv. 3).
Articolo 39 capoverso 2 primo periodo / articolo 215 capoverso 2 primo periodo
• Variante 1
Il Dipartimento federale delle finanze decide annualmente l'adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo. ...
• Variante 2
Il Dipartimento federale delle finanze decide l'adeguamento quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato del 3 per cento a far stato dall'ultimo adeguamento. ...
Disposizione finale
• Compensazione anticipata degli effetti della progressione a freddo da parte del Dipartimento fede-
rale delle finanze per l'anno fiscale 2010 sulla base dello stato dell'IPC al 31 dicembre 2008.
4 Risultati dell'indagine conoscitiva
Compendio
Il principio secondo cui in futuro gli effetti della progressione a freddo dovrebbero essere compensati più rapidamente, riscontra un consenso generale. Unicamente il PES si è pronunciato per la rinuncia definitiva al progetto che ritiene superfluo e insostenibile.
La compensazione annuale degli effetti della progressione a freddo è sostenuta da 3 Cantoni, dal PLR, dall'UDC e, sul versante dell'economia, da economiesuisse, dall'Unione svizzera delle arti e mestieri, dall'Unione svizzera dei contadini, dalla Società svizzera degli impiegati di commercio e dal Centre Patronal.
La maggioranza dei Cantoni (13), il PPD, il PS, l'Unione sindacale svizzera, la Conferenza fiscale delle Città, Travail.Suisse e la Gewerbeverband del Cantone di Lucerna sono favorevoli alla riduzione della soglia del rincaro al 3 per cento.
7 Cantoni e 2 organizzazioni dell'economia propongono altre varianti (compensazione degli effetti della progressione a freddo in caso di rincaro del 5 o del 4 % e compensazione annuale degli effetti della progressione a freddo se si verifica un rincaro minimo dell'1, del 2 o del 3 %).
Le altre proposte – compensazione anticipata degli effetti della progressione a freddo al 2010, applicazione della tariffa postnumerando alle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza e delega della competenza per l'adeguamento al DFF – raccolgono il consenso generale.
4.1 Principio
Il principio secondo cui in futuro gli effetti della progressione a freddo dovrebbero essere compensati più rapidamente, riscontra un consenso generale. Unicamente il PEV si è pronunciato per la rinuncia definitiva al progetto che ritiene superfluo e insostenibile.
Il PLR deplora che si sia persa l'occasione di compensare anticipatamente gli effetti della progressione a freddo già dal 1° gennaio 2009.