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Consultazione 2008/112: Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione · 4 pagine

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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)

Avamprogetto dell’12 dicembre 2008

Modifica del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 20081,

decreta:

I

La legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 57h (nuovo)

Capitolo 4: Trattamento dei dati

Sezione 1: Documentazione della corrispondenza e degli affari

Titolo prima dell’art. 57i (nuovo)

Sezione 2: Utilizzazione dell’infrastruttura elettronica

Art. 57i (nuovo) Principi

1 Gli organi federali secondo la legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati possono registrare dati personali risultanti dall’utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o dell’infrastruttura elettronica gestita su loro incarico.

2 Possono trattare tali dati soltanto per le finalità citate nell’articolo 57k.

3 I dati personali possono comprendere anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

4 La presente disposizione non si applica alla registrazione dei contenuti di conversazioni telefoniche.

RS ..........

1FF 2008 ....

2 RS 172.010

3 RS 235.1

2008–......