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Consultazione 2008/112: Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione · 4 pagine
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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
Avamprogetto dell’12 dicembre 2008
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20081,
decreta:
I
La legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 57h (nuovo)
Capitolo 4: Trattamento dei dati
Sezione 1: Documentazione della corrispondenza e degli affari
Titolo prima dell’art. 57i (nuovo)
Sezione 2: Utilizzazione dell’infrastruttura elettronica
Art. 57i (nuovo) Principi
1 Gli organi federali secondo la legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati possono registrare dati personali risultanti dall’utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o dell’infrastruttura elettronica gestita su loro incarico.
2 Possono trattare tali dati soltanto per le finalità citate nell’articolo 57k.
3 I dati personali possono comprendere anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità.
4 La presente disposizione non si applica alla registrazione dei contenuti di conversazioni telefoniche.
RS ..........
1FF 2008 ....
2 RS 172.010
3 RS 235.1
2008–......