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Consultazione 2008/112: Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione · 4 pagine
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Art. 57j (nuovo) Infrastruttura elettronica
L’infrastruttura elettronica comprende tutti gli impianti e gli apparecchi utilizzati per registrare dati personali. Vi rientrano in particolare:
a. impianti di elaborazione di dati, componenti di rete e programmi;
b. supporti di memoria;
c. apparecchi telefonici;
d. stampanti, scanner, apparecchi fax e fotocopiatrici;
e. sistemi di registrazione del tempo di lavoro;
f. sistemi di controllo degli accessi e dei locali.
Art. 57k (nuovo) Finalità del trattamento dei dati
1 I dati personali registrati ai sensi dell’articolo 57i possono essere trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a. tutti i dati, compresi quelli concernenti i contenuti della posta elettronica: per garantirne la salvaguardia (copie di riserva);
b. tutti i dati, ad eccezione di quelli concernenti i contenuti della posta elettronica: per fini statistici;
c. i dati concernenti l’attivazione e la disattivazione di collegamenti elettronici:
1. per garantire la sicurezza delle informazioni e dei servizi,
2. per assicurare la manutenzione dell’infrastruttura elettronica,
3. per controllare il rispetto dei regolamenti per una corretta utilizzazione,
4. per risalire agli accessi a collezioni di dati,
5. per registrare i costi derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica;
d. i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro;
e. i dati concernenti l’ingresso o l’uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza.
2 Il trattamento dei dati secondo il capoverso 1 in riferimento a persone è ammesso soltanto per le seguenti finalità:
a. chiarimenti in merito a un sospetto concreto di abuso;
b. analisi e riparazione di guasti dell’infrastruttura elettronica;
c. controllo dei tempi di lavoro;
d. fatturazione dei costi.
3 È fatto salvo il trattamento dei dati in virtù di un’altra base legale.
Art. 57l (nuovo) Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale disciplina in particolare: