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Consultazione 2008/112: Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione · 4 pagine

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Art. 57j (nuovo) Infrastruttura elettronica

L’infrastruttura elettronica comprende tutti gli impianti e gli apparecchi utilizzati per registrare dati personali. Vi rientrano in particolare:

a. impianti di elaborazione di dati, componenti di rete e programmi;

b. supporti di memoria;

c. apparecchi telefonici;

d. stampanti, scanner, apparecchi fax e fotocopiatrici;

e. sistemi di registrazione del tempo di lavoro;

f. sistemi di controllo degli accessi e dei locali.

Art. 57k (nuovo) Finalità del trattamento dei dati

1 I dati personali registrati ai sensi dell’articolo 57i possono essere trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

a. tutti i dati, compresi quelli concernenti i contenuti della posta elettronica: per garantirne la salvaguardia (copie di riserva);

b. tutti i dati, ad eccezione di quelli concernenti i contenuti della posta elettronica: per fini statistici;

c. i dati concernenti l’attivazione e la disattivazione di collegamenti elettronici:

1. per garantire la sicurezza delle informazioni e dei servizi,

2. per assicurare la manutenzione dell’infrastruttura elettronica,

3. per controllare il rispetto dei regolamenti per una corretta utilizzazione,

4. per risalire agli accessi a collezioni di dati,

5. per registrare i costi derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica;

d. i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro;

e. i dati concernenti l’ingresso o l’uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza.

2 Il trattamento dei dati secondo il capoverso 1 in riferimento a persone è ammesso soltanto per le seguenti finalità:

a. chiarimenti in merito a un sospetto concreto di abuso;

b. analisi e riparazione di guasti dell’infrastruttura elettronica;

c. controllo dei tempi di lavoro;

d. fatturazione dei costi.

3 È fatto salvo il trattamento dei dati in virtù di un’altra base legale.

Art. 57l (nuovo) Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale disciplina in particolare: