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Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 5 pagine
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Ordinanza concernente l’imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente (OULiq)
del… 2009
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 37b e 199 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1La presente ordinanza disciplina l’imposizione degli utili di liquidazione di un contribuente in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente:
a. dopo il compimento dei 55 anni; oppure
b. in seguito a invalidità.
2L’insorgere dell’invalidità si determina secondo l’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19592 su l’assicurazione per l’invalidità.
3La presente ordinanza non si applica:
1. ai proventi da un’attività lucrativa indipendente e agli altri proventi che non provengono dalla liquidazione;
2. agli utili di liquidazione che il contribuente di cui al capoverso 1 realizza dopo la ripresa di un’attività lucrativa indipendente.
Art. 2 Anno di liquidazione
Si considera anno di liquidazione l’esercizio nel corso del quale viene conclusa la liquidazione.
1 RS 642.11
2 RS 831.20
2008–2573