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Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 5 pagine

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Ordinanza concernente l’imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente (OULiq)

del… 2009

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 37b e 199 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD),

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1La presente ordinanza disciplina l’imposizione degli utili di liquidazione di un contribuente in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente:

a. dopo il compimento dei 55 anni; oppure

b. in seguito a invalidità.

2L’insorgere dell’invalidità si determina secondo l’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19592 su l’assicurazione per l’invalidità.

3La presente ordinanza non si applica:

1. ai proventi da un’attività lucrativa indipendente e agli altri proventi che non provengono dalla liquidazione;

2. agli utili di liquidazione che il contribuente di cui al capoverso 1 realizza dopo la ripresa di un’attività lucrativa indipendente.

Art. 2 Anno di liquidazione

Si considera anno di liquidazione l’esercizio nel corso del quale viene conclusa la liquidazione.

1 RS 642.11

2 RS 831.20

2008–2573