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Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 5 pagine

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dell’attività lucrativa indipendente

a. le eccedenze di contributi (art. 4 cpv. 3);

b. il riscatto fittizio;

c. le spese originate dalla realizzazione delle riserve occulte;

d. il riporto di perdita e la perdita dell’esercizio in corso che non hanno potuto essere computati con il reddito da attività lucrativa indipendente.

Art. 10 Imposizione

1Per stabilire l’aliquota d’imposta applicabile ai sensi dell’articolo 214 LIFD è determinante un quinto degli utili di liquidazione.

2L’aliquota d’imposta ammonta tuttavia almeno al 2 per cento.

Sezione 5: Devoluzione ereditaria

Art. 11 Liquidazione da parte degli eredi o dei legatari

1L’aliquota d’imposta è stabilita secondo l’articolo 10 se gli eredi o i legatari del contribuente non continuano l’attività lucrativa indipendente e liquidano l’impresa individuale entro cinque anni dal decesso. Lo stesso vale se gli eredi o i legatari non continuano l’attività del contribuente in una società di persone e se, entro cinque anni dal decesso, la quota sociale è alienata o la società di persone è liquidata.

2Se gli eredi o i legatari del contribuente non continuano l’attività lucrativa indipendente e non liquidano l’impresa individuale entro cinque anni dal decesso del contribuente, alla scadenza di questo termine si procede a un conteggio fiscale sistematico ai sensi del capoverso 1.

3Se non continuano l’attività lucrativa indipendente e non alienano la quota della società di persone entro cinque anni dal decesso del contribuente, gli eredi o i legatari del contribuente possono far valere l’imposizione privilegiata ai sensi dell’articolo 37b capoverso 2 LIFD soltanto se essi stessi adempiono le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 1.

4Gli eredi e i legatari non possono far valere un riscatto fittizio ai sensi dell’articolo 5.

Art. 12 Continuazione dell’attività lucrativa indipendente da parte

degli eredi o dei legatari

Se gli eredi o i legatari del contribuente continuano l’attività lucrativa indipendente, la presente ordinanza si applica soltanto se essi stessi adempiono le condizioni di cui all’articolo 37b LIFD. Il mero adempimento degli obblighi sussistenti al momento della devoluzione ereditaria non è considerato come continuazione.