Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/5: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE): febbre catarrale ovina (Bluetongue o «malattia della lingua blu») · 3 pagine
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facilitazioni di trasferimenti di animali al di fuori dei limiti di zona. L’Ufficio federale coordina con i Cantoni la delimitazione geografica delle zone e la limitazione temporale.
Art. 239g Vaccinazioni
Una campagna di vaccinazione ad ampio raggio costituisce il provvedimento più promettente per eradicare il virus della Bluetongue. Il tasso di vaccinazione richiesto, dell’80% degli animali ricettivi, può essere raggiunto solo mediante una vaccinazione obbligatoria. L’Ufficio federale coordina i programmi di vaccinazione con i Cantoni e stabilisce le condizioni di dettaglio con direttive di natura tecnica.
Modifica del diritto vigente
1. Ordinanza sull’allevamento di animali, del 14 novembre 2007 (OAlle; RS 916.310)
Art. 1 cpv. 3
Animali sani sono indispensabili per un allevamento di elevato valore. Salvaguardare la salute degli animali è possibile soprattutto mediante provvedimenti preventivi. Fra questi vi sono anche le campagne di vaccinazione e di sorveglianza.
Lo scoppio della malattia della Bluetongue in diversi paesi dell’Europa occidentale ha mostrato che non è possibile eliminarne la causa mediante i tradizionali mezzi di lotta contro le epizoozie. Oltre a ciò, oggigiorno è imperativo impedire un’ulteriore propagazione e evitare danni economici. Solo la vaccinazione offre la prospettiva di allontanare, a medio e lungo termine il virus dalla popolazione animale ricettiva. La prevenzione mediante vaccinazione è dunque un importante provvedimento a favore dell’allevamento.
La Confederazione deve sostenere la lotta alla malattia della Bluetongue. La „Fédération suisse d’élevage de la race tachetée rouge“ acquisterà probabilmente il vaccino contro la malattia della Bluetongue. La Confederazione le rifonderà le spese risultanti sotto forma di contributi.
2. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (BDTA; RS 916.404)
Art. 3 cpv. 1 lett. i e cpv. 3, art. 6 cpv. 1, art. 9 cpv. 1
I processi di lavoro amministrativi riguardanti la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina devono essere effettuati dai cantoni nel sistema d’informazione del Servizio veterinario (ISVet). Lo stato della vaccinazione ufficialmente confermato è inoltre illustrato nella banca dati sul traffico di animali nella parte accessibile al pubblico. Vi sono rilevati lo stato della vaccinazione dei singoli animali della specie bovina nonché quello delle unità di allevamento di bovini, ovini e/o caprini.