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Consultazione 2008/6: Revisione dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) · 2 pagine

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Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d'esercizio)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza 4 del 18 agosto 19931 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. b, i, l, n ed o

2 La procedura d’approvazione dei piani si applica, oltre che alle aziende industriali, alle seguenti categorie di aziende non industriali:

b. aziende di smaltimento e riciclaggio di rifiuti;

i. aziende per il trattamento di superfici, quali zincherie, officine per la tempra, aziende di galvanizzazione e officine di anodizzazione;

l. aziende che hanno in deposito o che travasano prodotti chimici, combustibili liquidi o gassosi o altri liquidi o gas facilmente infiammabili, se gli impianti progettati consentono di superare i quantitativi soglia fissati nell’allegato 1.1 dell’ordinanza del 27 febbraio 19912 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;

n. aziende dotate di depositi o locali nei quali la composizione dell’aria differisce dallo stato naturale in modo potenzialmente nocivo, in particolare a causa di un tenore di ossigeno inferiore al 18 per cento;

o. aziende che utilizzano attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 49 capoverso 2 numeri 1, 2 o 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 19833 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

Art. 10 cpv. 1

1 Le porte sulle vie d’evacuazione devono sempre poter essere riconosciute come tali, essere aperte rapidamente nella direzione d’uscita senza ricorrere a strumenti ausiliari ed essere utilizzate in modo sicuro.

1 RS 822.114

2 RS 814.012

3 RS 832.30

2007–1655