Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/6: Revisione dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) · 2 pagine

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Dipartimento federale dell’economia DFE

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Condizioni di lavoro

Protezione dei lavoratori

Revisione dell’articolo 1 capoverso 2 e dell’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio)

Note esplicative

Contesto generale

Chiunque intenda costruire o trasformare un’azienda industriale deve chiedere l’approvazione dei suoi piani all’autorità cantonale. La procedura di approvazione dei piani e per il permesso d’esercizio impone il rispetto delle disposizioni relative alla tutela della salute secondo l’articolo 6 della legge sul lavoro (LL) e delle misure per la prevenzione di infortuni e malattie professionali secondo l’articolo 82 della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) fin dal momento della progettazione di un’azienda. Essa consente inoltre di prevenire eventuali lacune in questi settori già nella fase di progettazione, evitando in tal modo che le autorità siano poste di fronte al fatto compiuto di una costruzione non conforme alle prescrizioni della LL e dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30).

Art. 1 cpv. 2 lett. b

Il nuovo testo della disposizione assoggetta alla procedura di approvazione dei piani le aziende di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti anziché, come finora, le aziende per il ricupero e riciclaggio di rifiuti. Questo adeguamento consente di aggiungere le aziende di smaltimento di rifiuti alla lista delle aziende assoggettate. Per aziende di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti si intendono le aziende che ricuperano e riciclano i rifiuti domestici, i rifiuti speciali e i rifiuti industriali, che li rendono innocui o li eliminano. Sono incluse le aziende di autodemolizione, gli impianti di incenerimento e le stazioni di trasbordo dei rifiuti.

Art. 1 cpv. 2 lett. i

Attualmente, le aziende di galvanizzazione o le officine per la tempra che occupano meno di sei persone nel lavoro industriale possono esercitare la loro attività senza richiedere un’autorizzazione dei piani. Il potenziale pericolo, tuttavia, non diminuisce con il minor numero di collaboratori. L’assoggettamento all’approvazione dei piani dovrebbe perciò essere applicato tanto alle aziende industriali quanto a quelle non industriali, in modo da garantire che tutte le aziende che si occupano del trattamento di superfici siano sottoposte all’esame della Suva già nella fase di progettazione. Sono considerate aziende per il trattamento di superfici, in particolare, le zincherie, le officine per la tempra, le aziende di galvanizzazione e le officine di anodizzazione.

Art. 1 cpv. 2 lett. l

Il livello raggiunto dalla tecnica consente di gestire grandi depositi di liquidi facilmente infiammabili e di garantire il travaso di questi liquidi impiegando meno di sei collaboratori nel lavoro industriale. Sussiste però sempre un potenziale pericolo. L’assoggettamento all’obbligo di approvazione dei piani è necessario per garantire che anche le aziende non industriali che ricevono grandi quantità di liquidi facilmente infiammabili siano sottoposte all’esame della Suva già nella fase di progettazione. I quantitativi soglia (QS) fissati dall’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti costituiscono il criterio determinante (liquidi facilmente infiammabili con punto d’infiammabilità ≤ 55 °C: QS = 20 tonn.; benzina: QS = 200 tonn. secondo elenco delle eccezioni).

Revision ArGV 1 - ArGV 4 / 06/07 (520/2007/00628)