Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 2 pagine
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Risultati dell'indagine conoscitiva presso i servizi specializzati e le organizzazioni interessate
L'indagine conoscitiva concernente l'avamprogetto di ordinanza si è svolta dal 20 agosto 2008 al 14 novembre 2008. La relativa documentazione comprendeva una lettera introduttiva del capo del DDPS, l'elenco dei 176 destinatari, l'avamprogetto di ordinanza (versione 23 del 03.07.2008), il corrispondente rapporto esplicativo e un esempio fittizio di Catasto RDPP. L'intera documentazione era a disposizione in lingua tedesca, francese e italiana e poteva essere consultata e telecaricata dal sito Internet www.swisstopo.ch a partire dalla pagina web trilingue «Dokumentation/Gesetzgebung». Per agevolare l'invio dei pareri, l'avamprogetto di ordinanza è stato convertito in una tabella word di facile impiego nella quale per ogni articolo potevano essere immesse le relative osservazioni e eventuali proposte di miglioramento della formulazione.
Sono pervenuti 58 pareri scritti, di cui 11 da Governi cantonali, 4 da Dipartimenti federali, 20 da servizi cantonali e 19 da associazioni, istituti scolastici e altri organi amministrativi. Hanno inoltre partecipato all'indagine conoscitiva, che aveva natura pubblica, la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA), la Conferenza dei servizi cantonali per l'informazione geografica (CCGEO), la Conferenza dei servizi cantonali del catasto (CSCC) e la Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali (COPC).
In 37 pareri è stato espresso un esplicito appoggio all'avamprogetto di ordinanza e al principio di allestire un Catasto RDPP; 4 pareri rispecchiavano posizioni ambivalenti o dubbi nei confronti dell'utilità di un simile catasto e in 3 pareri è stato formulato il giudizio che i tempi non sono ancora maturi per una simile ordinanza o che l'ordinanza proposta non è in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Tra le critiche e le proposte pervenute figurano in particolare i seguenti punti:
- il problema della ridondanza tra le iscrizioni contenute nel registro fondiario conformemente
all'articolo 962 CC e le iscrizioni nel Catasto RDPP;
- i Cantoni dispongono già di proprie informazioni in forma digitale;
- per la digitalizzazione dei dati o almeno per il loro adeguamento ai modelli di dati prescritti per il
Catasto RDPP dovrebbero essere previsti corrispondenti contributi da parte della Confederazione;
- per tutto ciò che attiene al Catasto è necessaria una stretta collaborazione tra la Confederazione e i
Cantoni;
- quale organo della Confederazione direttamente responsabile del coordinamento e dell'alta
vigilanza dev'essere designato l'Ufficio federale di topografia;
- i progetti pilota dovrebbero essere volti a consentire una migliore valutazione delle conseguenze
per i Cantoni dell'introduzione di un simile catasto;
- il catalogo degli oggetti e il principio di una relativa possibilità di ampliamento sono stati
approvati in 17 pareri; per contro 10 partecipanti all'indagine conoscitiva ne hanno auspicato un'estensione mentre altri 4 hanno chiesto che il catalogo venisse ridimensionato;
- la responsabilità giuridica costituisce un problema e dev'essere meglio definita;
- in diversi pareri è stato auspicato un accesso gratuito al Catasto RDPP.
2. Modifiche dell'ordinanza
Servizio specializzato della Confederazione competente: nell'ordinanza non è più fatta distinzione tra le competenze dell'Ufficio federale di topografia e quelle della Direzione federale delle misurazioni catastali. È ora menzionato unicamente l'Ufficio federale di topografia, al quale tuttavia spetta la competenza di suddividere internamente i compiti tra i suoi pertinenti organi (cfr. 1.3.7).
Scopo del Catasto (art. 2): uno degli obiettivi fondamentali è far sì che nel Catasto figurino informazioni affidabili, vale a dire unicamente informazioni esaustive, sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. La formulazione originaria «informazioni il più possibile complete e affidabili» è stata modificata in tal senso. Il tenore attuale dell'articolo è pertanto il seguente: «Il Catasto deve contenere informazioni affidabili (…)».