Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 2 pagine
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Grado di dettaglio informativo (art. 4): la formulazione di questo articolo è stata rielaborata in considerazione delle osservazioni pervenute nel quadro dell'indagine conoscitiva. Più comprensibile, la formulazione attuale menziona inoltre esplicitamente il modello quadro interdisciplinare per i dati del Catasto RDPP.
Iscrizione dei dati (art. 7 «Iscrizione e modifica dei dati»): l'espressione «senza indugio» è stata
considerata troppo vaga dai partecipanti all'indagine conoscitiva ed è stato pertanto precisato che «la data dell'iscrizione o dell'ultima modifica dei dati deve sempre essere menzionata».
Servizio di telecaricamento (art. 9 «Geoservizi»): è evidente che dev'essere possibile telecaricare tutti i dati del Catasto RDPP. L'Allegato 1 dell'OGI dev'essere adeguato in tal senso.
Estratti con informazioni ridotte (art. 11): l'espressione «estratti ristretti», inappropriata, è stata sostituita.
Estratti autenticati (art. 14): è stato precisato che possono essere competenti per l'allestimento e il rilascio di estratti autenticati diversi organi e non solo un organo.
Autenticazione a posteriori (art. 15): la formulazione è stata semplificata ed è ora più chiara.
Alta vigilanza (art. 18): al concetto di «ispezioni» è stato preferito il concetto di «verifiche». L'approntamento di strumenti di verifica per i modelli stabiliti dalla Confederazione è stato auspicato da numerosi partecipanti all'indagine conoscitiva.
Contributo della Confederazione (art. 20): la ripartizione tra contributi destinati a progetti prioritari e contributi ai costi d'esercizio dei Cantoni è ora oggetto di una formulazione resa più flessibile con l'introduzione delle espressioni «di regola», «al massimo» e «almeno». Una partecipazione dell'Ufficio federale di topografia ai costi di rilevamento dei dati per il Catasto non rientra nella sfera di competenza decisionale e budgetaria dell'Ufficio. Tuttavia è qui statuita la possibilità di concedere ulteriori contributi della Confederazione.
Partecipazione (art. 24): l'impostazione orientata all'apertura è qui esplicitamente confermata benché la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni nel quadro della preparazione di direttive della Confederazione siano già esplicitamente previste agli articoli 35 LGI e 50 OGI.
Introduzione del Catasto a tappe (art. 26 «Introduzione del Catasto»): sarà possibile introdurre il
Catasto gradualmente, ovvero dapprima in alcuni Cantoni scelti e in seguito in tutti i Cantoni della Confederazione.
Direttive della Confederazione (art. 27 «Termini per le direttive della Confederazione»): per
ragioni di sistematicità questa disposizione è stata estratta dalle disposizioni transitorie previste in origine e costituisce ora un articolo a sé stante. I termini previsti in origine sono stati prorogati di 6 mesi per il modello quadro interdisciplinare nonché rispettivamente di 1 e di 2 anni per i modelli di dati.
Diritto cantonale (art. 28 «Termini per le prescrizioni cantonali»): i termini concessi ai Cantoni
sono stati adeguati in considerazione della possibilità di introdurre il Catasto gradualmente.
Contributi della Confederazione (art. 29 «Contributi della Confederazione durante
l'introduzione»): i Cantoni che assumeranno il ruolo di pionieri introducendo il Catasto RDPP nella prima tappa dovranno adempiere compiti supplementari di valutazione e di redazione di rapporti, compiti volti a consentire la trasmissione delle esperienze raccolte agli altri Cantoni. I conseguenti costi saranno anch'essi, al pari dei costi d'esercizio, oggetto di contributi da parte della Confederazione.
Coordinamento dell'introduzione (art. 31): il coordinamento, già previsto all'articolo 43 LGI, è disciplinato ora all'articolo 31 (art. 26 nella precedente versione). La formulazione è stata completata in considerazione dell'introduzione a tappe nonché in funzione di una migliore definizione dei termini.
Abrogazione e modifica del diritto vigente (Allegato): precisazione sul modo di procedere nei casi in cui una determinata restrizione di diritto pubblico della proprietà è iscritta sia nel registro fondiario sia nel Catasto RDPP.
Oltre alle modifiche sopraesposte, sono stati eseguiti ulteriori adeguamenti di natura meramente formale o redazionale, privi di ripercussioni sul tenore dell'ordinanza.