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Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 11 pagine

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Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)

del …[versione 23 del 03.07.2008; indagine conoscitiva]

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 capoverso 2, 16 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 2 della legge federale del 5 ottobre 20071 sulla geoinformazione (LGI),

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1La presente ordinanza disciplina il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto) conformemente all’articolo 16 LGI.

2Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, si applica l’ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geoinformazione (OGI).

Art. 2 Scopo del Catasto

Il Catasto contiene informazioni il più possibile complete e affidabili sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà vincolanti per i proprietari designate dalla Confederazione e dai Cantoni e rende facilmente accessibili dette informazioni.

Sezione 2: Contenuto e grado di dettaglio informativo del Catasto

Art. 3 Contenuto

Il Catasto contiene:

a. i geodati di base contrassegnati come oggetto del Catasto nell’Allegato 1 OGI3;

1RS 510.62; RU 2008 2793 (FF 2007 6501)

2 RS 510.620

3 RS 510.620