Avamprogetto 3 (Legge federale)

Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 2 pagine

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Avamprogetto Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen) Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del1,

decreta:

I

La legge federale del 20 giugno 19972 sulle armi è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. c

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 22b rubrica, cpv. 1 e 1bis (nuovo)

Obbligo di comunicazione e bolletta di scorta

1 Chiunque intende esportare armi da fuoco, le loro parti essenziali o le relative munizioni in uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) ne informa l’Ufficio centrale prima della prevista esportazione.

1bis L’obbligo di comunicazione non si applica all’esportazione a titolo

professionale in uno Stato Schengen di armi da fuoco, di loro parti essenziali o delle relative munizioni contemplate dalla legislazione sul materiale bellico.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

RS ..........

1FF 2008 ...

2 RS 514.54

200.–......