Avamprogetto 2 (ordinanza)

Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 4 pagine

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Ordinanza Avamprogetto sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

L’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi è modificata come segue:

I

Art. 23 cpv. 1 frase introduttiva

1 Possono essere consegnate a titolo di prestito, con il consenso scritto del loro rappresentante legale, a minorenni che siano membri di una società di tiro riconosciuta le seguenti armi da sport:

Art. 31 rubrica e cpv. 1

Contrassegno di armi da fuoco

(art. 18a LArm)

1 Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi o accessori di armi fabbricati o introdotti nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile:

a. un contrassegno individuale numerico o alfabetico;

b. la designazione del fabbricante;

c. il Paese o il luogo di fabbricazione;

d. l’anno di fabbricazione.

RS. ...

1 RU 2008 ... 200.–......