Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 22 pagine

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Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

L’accordo di associazione alla normativa di Schengen (AAS)1 tra la Svizzera e la CE/UE è entrato in vigore il 1° marzo 2008. Ai sensi di tale accordo la Svizzera dispone di ampi diritti di partecipare ai dibattiti e di influire sulle decisioni, diritti che essa esercita dal momento della firma dell’AAS. Dal canto suo, la Svizzera si è impegnata a recepire per principio lo sviluppo dell’acquis (art. 2 par. 3 e 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento ha luogo nel contesto di una particolare procedura che prevede la notifica dello sviluppo da parte delle istituzioni UE e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera.

Il 30 maggio 2008 è stata notificata alla Svizzera la direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come sviluppo dell’acquis di Schengen. La direttiva (di seguito: direttiva modificata) modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (di seguito: direttiva in vigore), che era stata recepita e trasposta nel diritto svizzero con l’approvazione dell’accordo di associazione alla normativa di Schengen e Dublino3. Il 25 giugno 2008 il Consiglio federale ha decretato il recepimento e la trasposizione della direttiva modificata sotto riserva dell’approvazione del Parlamento. Il 30 giugno 2008 la Svizzera ha quindi notificato al Consiglio dell’Unione europea che il recepimento e la trasposizione della direttiva modificata potrà aver luogo solo previo «adempimento dei requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS).

1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

Il 16 gennaio 2002 la Commissione europea, a nome della Comunità europea, ha firmato il «Protocollo contro la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite

1 RU 2008 481

2 Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, GU L 179 dell’8.7.2008, pag. 5

3 Decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 6343)