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Consultazione 2008/74: Modifica della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam); istituzione di un registro degli assegni familiari · 3 pagine
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Legge federale sugli assegni familiari Avamprogetto (Legge sugli assegni familiari LAFam)
Modifica del ……
L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ….. 20091,
decreta:
I
La legge federale del 24 marzo 20062 sugli assegni familiari è modificata come segue:
Capitolo 3a (nuovo): Registro degli assegni familiari
Art. 21a (nuovo) Scopo
1 La Centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di:
a. prevenire il cumulo di assegni conformemente all’articolo 6;
b. ridurre gli oneri amministrativi dell’esecuzione della presente legge.
Art. 21b (nuovo) Comunicazione dei dati
1 Il Consiglio federale designa gli organi autorizzati ad accedere, mediante procedura di richiamo, al registro degli assegni familiari.
2 Le informazioni necessarie a verificare se e da quale organo è versato un assegno per un dato figlio sono accessibili al pubblico. Per la ricerca vanno indicati il numero d’assicurato e la data di nascita del figlio interessato. A tutela del bene del figlio, il Consiglio federale può prevedere eccezioni al pubblico accesso.
Art. 21c (nuovo) Obbligo di notifica
I seguenti organi notificano immediatamente all’Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del registro degli assegni familiari:
a. le casse di compensazione per assegni familiari ai sensi dell’articolo 14;
b. le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 77 e 78 della legge federale del 25 giugno 19823 su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza;
1 FF 2009 …….
2 RS 836.2