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Consultazione 2008/74: Modifica della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam); istituzione di un registro degli assegni familiari · 3 pagine
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c. le casse cantonali di compensazione AVS, per l’adempimento dei loro compiti secondo l’articolo 13 della legge federale del 20 giugno 19524 sugli assegni familiari nell’agricoltura e l’articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19595 su l’assicurazione per l’invalidità;
d. gli organi cantonali competenti per l’esecuzione degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa.
Art. 21d (nuovo) Finanziamento
1 Il registro degli assegni familiari è finanziato dagli organi di cui all’articolo 21c lettere a-d.
2 I costi sono ripartiti proporzionalmente al numero di comunicazioni di dati che danno luogo a un’iscrizione nel registro. Il Consiglio federale definisce i dettagli e le modalità di versamento.
Art. 21e (nuovo) Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione in collaborazione con gli organi di cui all’articolo 21c lettere a-d. Ne sono oggetto in particolare:
a. i dati da registrare e il loro trattamento;
b. l’accesso ai dati;
c. i provvedimenti organizzativi e tecnici necessari alla garanzia della protezione e della sicurezza dei dati;
d. i termini di conservazione dei dati.
Titolo prima dell’art. 25
Capitolo 6: Disposizioni finali e disposizione transitoria
Art. 25 lett. f (nuova)
f. all’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato (art. 50d LAVS).
Disposizione transitoria concernente la modifica del …… 2009
1 Gli organi di cui all’articolo 21c lettere a-d devono avere preparato per la notifica alla Centrale di compensazione tutti i dati necessari all’entrata in funzione del registro degli assegni familiari al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente modifica. Il Consiglio federale definisce i dettagli.
2 Gli organi di cui all’articolo 21c lettere a-d rimborsano alla Confederazione i costi sostenuti per la creazione del registro degli assegni familiari. I costi sono ripartiti proporzionalmente al numero di assegni familiari versati da ogni singolo organo l’anno precedente l’entrata in funzione del registro. Sono fatturati agli organi al più tardi il 31 marzo dell’anno seguente l’entrata in funzione del registro.
3 RS 837.0
4 RS 836.1
5 RS 831.20