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Consultazione 2008/89: Sgravio fiscale delle famiglie con figli · 3 pagine
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Soluzione combinata
Legge federale Avamprogetto sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta
Art. 212 cpv. 1 e 2bis (nuovo)
1 Dai proventi sono deducibili i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro la malattia e, in quanto non compresa sotto la lettera f dell’articolo 33 capoverso 1, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di (stato dell’indice: 31 dicembre 2004):
a. 3300 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;
b. 1700 franchi per gli altri contribuenti.
1bis Le somme di cui al capoverso 1 sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano i contributi di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e.
2bis Dai proventi sono deducibili le spese supplementari comprovate, ma al massimo 12000 franchi all'anno per figlio, per la cura prestata da terzi ai figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni e che vivono in comunione domestica con uno o entrambi i genitori, purché queste spese abbiano un nesso causale con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa dei genitori o del genitore che cresce da solo i figli.
Art. 213 cpv. 1 lett. a e b
1 Sono dedotti dal reddito netto:
RS ..........
1FF …
2 RS 642.11
2007–2393