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Consultazione 2008/89: Sgravio fiscale delle famiglie con figli · 4 pagine
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Variante C della tariffa per i genitori
Legge federale Avamprogetto sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta
Art. 212 cpv. 2bis (nuovo)
2bis Dai proventi sono deducibili le spese supplementari comprovate, ma al massimo 12000 franchi all’anno per figlio, per la cura prestata da terzi ai figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni e che vivono in comunione domestica con uno o entrambi i genitori, purché queste spese abbiano un nesso causale con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa dei genitori o del genitore che cresce da solo i figli.
Art. 213 cpv. 1 lett. a e b
1 Sono dedotti dal reddito:
a. per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6100 franchi (stato dell’indice: 31 dicembre 2004); se i genitori non sono tassati congiuntamente, la deduzione per figli è divisa per metà qualora i genitori esercitino l’autorità parentale in comune e non vengano fatti valere per il figlio alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c;
b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, 6100 franchi (stato dell’indice: 31 dicembre 2004); questa deduzione non è accordata per la moglie o il marito e per i figli per i quali è già accordata la deduzione secondo la lettera a.
Art 214 cpv. 2 e 2bis (nuovo)
RS ..........
1FF …
2 RS 642.11
2007–2393