Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/95: Revisione parziale dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) · 4 pagine
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Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'environnement OFEV
Riferimento: I452-2042 20 novembre 2009
Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico nel settore degli strumenti di lavoro Rapporto esplicativo
1. Introduzione
L’articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) prescrive, a titolo di prevenzione, una limitazione delle emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
Come hanno dimostrato le misurazioni effettuate nell'ambito della Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL) e il rapporto della Commissione federale dell'igiene dell'aria intitolato “Benzene in Svizzera”, la popolazione svizzera è ancora esposta ad un carico eccessivo di ozono, diossido d'azoto e benzene.
Gli strumenti di lavoro in Svizzera sono fonte di elevate emissioni di COV e NOx, entrambi precursori dell'ozono. Una parte delle emissioni di COV contiene benzene che è cancerogeno.
La fase I della direttiva 2002/88/CE relativa ai motori a combustione interna con una potenza fino 19 kW destinati a macchine mobili non stradali è in vigore negli Stati membri dell'Unione europea dal 2004. Si tratta in particolare di strumenti di lavoro come le motoseghe, le falciatrici, i tosaerba, i decespugliatori, gli spazzaneve ecc. La fase II si applica ai motori di meno di 50 cm3 dall'agosto 2007 e ai motori di più di 50 cm3 dall'agosto 2008. Nel 2005 gli Stati Uniti hanno introdotto dei valori limite d'emissione dello stesso tenore.
2. Origine del progetto
A differenza dell'UE e degli Stati Uniti, la Svizzera non ha ancora alcuna prescrizione sui gas di scarico degli strumenti di lavoro. Le prescrizioni già applicabili da alcuni anni nell'UE e negli Stati Uniti mostrano che i criteri del principio di precauzione sono soddisfatti e che la Svizzera deve quindi introdurre delle prescrizioni sui gas di scarico degli strumenti di lavoro per conformarsi all’articolo 1 capoverso 2 LPAmb.
La ripresa dei requisiti della direttiva europea sui gas di scarico nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) consente di evitare che in futuro una parte degli strumenti venduti in Svizzera non sia più conforme alle norme europee e continui a produrre emissioni molto elevate di COV. Infine, questa misura consente di contribuire in modo importante alla riduzione dei carichi eccessivi di ozono e benzene in Svizzera.
1/4 16/2006-00156/15/02/03/I452-2042