Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/95: Revisione parziale dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) · 4 pagine

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Riferimento: I452-2042

Artt. 36 e 37

Il sistema previsto ha dato buoni risultati per quanto riguarda gli impianti a combustione. Le disposizioni esecutive e di controllo del mercato saranno estese per potersi applicare agli strumenti di lavoro.

Allegato 2 cifra 512

Il capoverso 2 era già stato introdotto nella prima versione dell'OIAt (del 16 dicembre 1985) ma era diventato superfluo con le raccomandazioni di cui al capoverso 1 (rapporto FAT n. 476). Nelle raccomandazioni FAT la purificazione dell'aria di scarico maleodorante tiene già conto di distanze minime ridotte mediante un fattore di correzione, pertanto le distanze minime non devono più essere ridotte e questo capoverso deve essere abrogato definitivamente.

Allegato 3 cifra 7

Rettifica della numerazione dopo la soppressione delle cifre 12 e 13 nella modifica del 25 agosto 1999.

Allegato 4 cifra 4

Lo scopo è di introdurre nel diritto svizzero i valori limite relativi ai gas di scarico previsti dalla direttiva 2002/88/CE nonché le scadenze previste dalla direttiva per la messa in commercio e le possibili deroghe per alcune categorie di strumenti.

Allegato 5 cifre 131 e 133

Rettifica della numerazione dopo la soppressione delle note a piè di pagina alle pagine 69 e 70.

5. Rapporti con il diritto internazionale

La Svizzera non possedeva prescrizioni sui gas di scarico degli strumenti di lavoro. La ripresa della direttiva europea 2002/88/CE consente di armonizzazione il diritto svizzero con quello europeo. Inoltre, è compatibile con il diritto internazionale.

Anche l'abrogazione del capoverso 2 cifra 512 dell'allegato 2 OIAt è compatibile con il diritto internazionale.

6. Conseguenze economiche

La ripresa della direttiva europea non ha alcuna conseguenza macroeconomica rilevante. Un prezzo di acquisto eventualmente più elevato può essere compensato dal minor consumo di carburante dei nuovi strumenti.

3/4 16/2006-00156/15/02/03/I452-2042