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Consultazione 2008/95: Revisione parziale dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) · 8 pagine
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Modifica dell’OIAt concernente gli strumenti di lavoro Versione per la procedura di audizione del 20.11.2009
Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 dicembre 19851 contro l’inquinamento atmosferico è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Negli articoli 14, 19b, 27, 36, 37, 38, 39 e 39a nonché nell’allegato 2 cifre 111 e 88 e nell’allegato 3 cifre 412 e 524, l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFAM».
Art. 2 cpv. 6
6 Per messa in commercio s’intende il primo trasferimento o cessione gratuita o contro pagamento di un impianto. È equiparata alla messa in commercio la prima messa in servizio da parte dell’utente finale.
Art. 3 cpv. 2 lett. c
2 Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie:
c. per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l’articolo 19a, per gli impianti a combustione secondo l’articolo 20 e per gli strumenti di lavoro secondo l’articolo 20b: le esigenze di cui all’allegato 4.