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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine

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Merci Esigenze particolari

agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza.

1.7 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname:

codici NC elencati nell’allegato 5 a) è originario di zone notoriamente indenni parte B, legname in forma di piccole da:

placche, particelle, segatura, trucioli, – Monochamus spp. (specie non europee), avanzi o cascami, ottenuti completa- – Pissodes spp. (specie non europee),

mente o in parte da conifere (Conife- – Scolytidae (specie non europee);

rales) originario di: il nome della zona va indicato sui certificati

– Russia, Kazakistan e Turchia, di cui all’articolo 8 della presente ordinanza,

– Paesi non europei diversi da sotto la rubrica «origine»,

Canada, Cina, Giappone, oppure

Repubblica di Corea, Messico, b) è stato ottenuto da legno rotondo scortec-Taiwan e Stati Uniti d’America, in ciato,

cui Bursaphelenchus xylophilus oppure

(Steiner e Bührer) Nickle et al. è c) è stato essiccato al forno al fine di portare il notoriamente presente. suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

d) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall’UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d’esposizione (ore),

oppure

e) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all’articolo 8 della presente

ordinanza.

2. Materiale da imballaggio in legno in Il materiale da imballaggio in legno deve:

forma di casse, cassette, gabbie, – essere privo di corteccia, ad eccezione di cilindri ed imballaggi simili, palette di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che carico semplici, palette a cassa ed altre non superino i 3 centimetri di larghezza (inpiattaforme di carico, spalliere di dipendentemente dalla loro lunghezza), o, palette, correntemente utilizzati per il qualora superino i 3 centimetri di larghezza, trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, che non superino i 50 cm2 di superficie,

ad eccezione del legno grezzo di e

spessore uguale o inferiore a 6 mm e – essere soggetto ad uno dei trattamenti del legno trasformato mediante colla, approvati di cui all'allegato 1 della norma calore e pressione o una combinazione internazionale FAO per le misure fitosanitadi questi fattori. rie n. 15 sugli orientamenti per la regola-

mentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali e

– essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato 2 della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli