Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 7 pagine

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1. Introduzione

La vigente ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) è stata più volte modificata dalla sua entrata in vigore nel 2001. Dalle esperienze maturate nella pratica è emersa la necessità di ulteriori precisazioni o aggiunte. È opportuno, inoltre, eliminare i doppioni esistenti rispetto all'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente. La revisione totale dell'ordinanza è tesa a creare un testo normativo coerente e chiaro che tiene conto degli sviluppi in questo ambito.

L'indagine conoscitiva sul disegno d'ordinanza si è svolta dal 28 aprile al 15 giugno 2010. Sono stati interpellati i servizi cantonali, le associazioni e le organizzazioni che figurano all'allegato 1. Nel complesso sono pervenuti 35 pareri.

2. Osservazioni generali

Tutti si esprimono a favore della revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali, in particolar modo caldeggiando una maggiore armonizzazione con il diritto europeo. Soltanto l'ufficio dell'agricoltura del Cantone TG formula sostanziali riserve riguardo a un allineamento al diritto dell'UE a ogni costo. Vengono giudicate positivamente anche la nuova struttura e la migliore leggibilità.

La maggior parte degli uffici cantonali dell'agricoltura e alcune organizzazioni (BE, FR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH, agridea, FPVS, USC, FSV, USPV) sono contrarie a una limitazione del campo di applicazione dell'OPV agli organismi nocivi particolarmente pericolosi. Sono del parere che la Confederazione debba emanare anche disposizioni su altri organismi nocivi e, in particolare, che nell'OPV debbano essere fissati i principi per disposizioni cantonali in merito ad altri organismi nocivi. Anche le disposizioni concernenti le malerbe particolarmente pericolose e, pertanto l'attuale allegato 10, dovrebbero rimanere nell'OPV, già che la strategia di lotta all'Ambrosia che si fonda proprio su tali norme si è rivelata efficace. Anche la direzione generale dell’agricoltura del Cantone GE ritiene che non si debba abbandonare questa valida strategia di lotta. NE e VD chiedono che continui ad essere garantito almeno il sostegno finanziario della Confederazione per la lotta alle malerbe particolarmente pericolose. Gli uffici forestali dei Cantoni BL, FR, GR nonché l'Associazione svizzera frutta e la SGCI, invece, si dichiarano espressamente favorevoli a eliminare i doppioni.

Le opinioni sono discordi relativamente a quando e in quale misura debbano essere concesse indennità per provvedimenti fitosanitari. Secondo gli uffici dell'agricoltura dei Cantoni BE, NW, SG, SZ, UR e l'Ufficio per il paesaggio e la natura del Cantone ZH, nonché FPVS, USC e USPV, i gestori dovrebbero essere sempre debitamente indennizzati per provvedimenti contro organismi nocivi particolarmente pericolosi e non soltanto in casi di rigore. Alcuni uffici cantonali dell'agricoltura (LU, OW, UR) vogliono che le indennità restino così come sono, mentre altri sono favorevoli all'introduzione di una franchigia di 100-500 franchi (SG, SZ) o di 1000 franchi (SH).

Il servizio dell'agricoltura del Cantone VS sottolinea, inoltre, che le deroghe (art. 12-14) indeboliscono la protezione fitosanitaria. L'ufficio delle foreste, della fauna selvatica e della pesca del Cantone FR auspica che vengano specificati anche i nomi di piante in tedesco e in francese come pure che l'U-FAM rediga una guida per il settore forestale.

3. Osservazioni su singoli articoli1

Art. 1 Oggetto

Come già menzionato, molti pareri indicano la volontà di inserire nel campo d'applicazione dell'OPV anche i provvedimenti fitosanitari contro altri organismi nocivi per le piante in agricoltura e nell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. Gli uffici dell'agricoltura dei Cantoni SZ e SG chiedono, inoltre, che la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nonché la loro cooperazione vengano indicate quale campo di disciplinamento dell'OPV.

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I pareri possono essere consultati nel dettaglio e integralmente presso la sede dell'UFAG.

2/7 Numeri di riferimento/incarto: 2010-06-28/74 / tsh / stc