Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 7 pagine
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Art. 2 Definizioni
L'ufficio per il paesaggio e la natura del Cantone ZH chiede che la definizione di "zona protetta" sia formulata in maniera più chiara e che quelle di "messa in commercio" e di "utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi" siano armonizzate con quelle ai sensi delle ordinanze sull'emissione deliberata nell'ambiente e sull'impiego confinato.
Art. 3 Organismi nocivi particolarmente pericolosi
In alcuni pareri (BE, NW, SG, SZ, UR, ZH, USC) viene chiesto di interpellare anche i servizi fitosanitari cantonali per la modifica degli allegati 1 e 2.
Art. 11 Certificato fitosanitario
L'ufficio forestale del Cantone GR ritiene che limitare a 14 giorni la durata di validità di un certificato fitosanitario non ponga particolari problemi, a differenza dell'ufficio dell'ambiente del Cantone JU secondo cui questa durata potrebbe essere troppo breve.
Art. 13 Deroghe per scopi scientifici
La SSIC sottolinea che anche organismi figuranti nell'allegato 1 vengono usati per la ricerca e pertanto anche per questi devono essere previste deroghe.
Art. 14 Deroghe a determinate condizioni
Per l'ufficio dell'agricoltura del Cantone VS le deroghe, in generale, pongono problemi. L'ufficio fitosanitario del Cantone NE auspica che non vengano pregiudicate le misure di lotta all'interno del Paese. In particolare ad essere rischiosa sarebbe la nuova disposizione, in base alla quale il dipartimento può prevedere l'importazione di merci che risultano soltanto lievemente contaminate.
Art. 26 Responsabilità individuale
L'ufficio dell'agricoltura del Cantone SH è espressamente favorevole all'introduzione di vincoli legali per gli acquirenti. L'USC trova che questa norma non sia attuabile e ne richiede lo stralcio.
Art. 41 Sorveglianza del territorio
Diversi uffici cantonali (BE, SG, SZ, ZH), l'USC e l'USPV vogliono che in questo articolo venga espressamente indicato che i servizi fitosanitari cantonali devono sorvegliare anche altri organismi nocivi (oltre che quelli particolarmente pericolosi).
Art. 42 Misure di lotta dei servizi cantonali
Jardin Suisse chiede che venga stralciato il capoverso 4 per non creare una selva di norme. Gli uffici dell'agricoltura dei Cantoni BE, NW, SG, SZ, UR e l'ufficio per il paesaggio e la natura del Cantone ZH ritengono che il fatto che la distruzione debba avvenire sotto il controllo ufficiale sia troppo dispendioso e chiedono che il capoverso 5 venga stralciato.
Art. 45 Zone contaminate
Gli uffici dell'agricoltura dei Cantoni JU, FR, NW, SG, SH, SZ, TI e VS chiedono che venga disciplinata anche la revoca di una zona contaminata. Inoltre, secondo alcuni interpellati (LU, SH) anche i servizi fitosanitari cantonali dovrebbero poter ordinare provvedimenti fitosanitari, mentre per altri (SG, SZ,
ZH) dovrebbero essere consultati prima che l'Ufficio federale ordini i provvedimenti.
Art. 47 Indennità per danni causati da misure della Confederazione
Gli uffici dell'agricoltura dei Cantoni BE, NW, SG, SZ, UR e l'ufficio per il paesaggio e la natura del Cantone ZH nonché FPVS, USC e USPV ritengono che vada versata un'indennità adeguata in generale per le misure di distruzione ordinate d'ufficio e non soltanto in casi di rigore.
Art. 48 Contributi ai Cantoni
Gli uffici dell'agricoltura dei Cantoni SG e SZ chiedono che venga stralciato il capoverso 2, siccome i Cantoni non hanno bisogno di incentivi finanziari per attuare misure contro nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi.
3/7 Numeri di riferimento/incarto: 2010-06-28/74 / tsh / stc