Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/118: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 6 pagine
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obbligo del visto qualora un forte numero di cittadini di determinati Stati entrasse illegalmente in Svizzera in qualità di passeggeri in transito delle linee aeree. Tale decisione dev'essere notificata alla Commissione dell'UE prima che produca effetto.
Ad cpv. 3
Il capoverso 3 corrisponde materialmente all'articolo 3 paragrafo 5 del codice CE dei visti.
Secondo la lettera a, sono esentati dall'obbligo del visto i titolari di un visto valevole per il territorio degli Stati Schengen, di un visto nazionale valido per soggiorno superiore a tre mesi o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell'UE o da uno Stato Schengen.
Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti è abrogata l'ICC. La lettera d rinvia pertanto all'allegato V del codice CE dei visti. Dal punto di vista materiale, la disposizione resta immutata.
Dal punto di vista materiale, la lettera c corrisponde all'articolo 3 paragrafo 5 lettera c del codice CE dei visti. Andorra, Monaco e San Marino non figurano più nella lista in quanto non rilasciano visti.
Secondo la lettera d, i familiari di cittadini di uno Stato membro dell'UE sono esentati dall'obbligo del visto di transito.
Dal punto di vista materiale, la lettera e corrisponde all'attuale articolo 6 capoverso 3 lettera a.
Secondo la lettera f, sono esentati dall'obbligo del visto di transito i membri d’equipaggio di aerei, cittadini di una parte contraente della convenzione del 7 dicembre 19443 relativa all’aviazione civile internazionale.
Titolo precedente l'articolo 7
Sezione 3 Dichiarazione di garanzia, assicurazione di viaggio e altre garanzie
Come all'articolo 2 capoverso 2, la nozione di assicurazione sanitaria di viaggio sostituisce quella di assicurazione di viaggio.
Art. 8 Portata della garanzia
Ad cpv. 1
Al capoverso 1 è precisato che la dichiarazione di garanzia copre unicamente il soggiorno in Svizzera.
Art. 10 Assicurazione sanitaria di viaggio
Ad cpv. 1-2
Alla stregua dell'articolo 2, la presente disposizione introduce la nozione di «assicurazione sanitaria di viaggio» e rinvia al codice CE dei visti anziché all'ICC.
Ad cpv. 2 (nuovo)
Il capoverso 2 disciplina l'esenzione dall'obbligo di concludere un'assicurazione sanitaria di viaggio.
Dal punto di vista materiale, la lettera a corrisponde all’attuale capoverso 2.
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