Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/118: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 6 pagine

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Secondo la lettera b, le persone che dispongono già di un'assicurazione sanitaria di viaggio professionale sono esentate dall'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione sanitaria di viaggio.

Dal punto di vista materiale, la lettera c corrisponde all'attuale articolo 10 capoverso 3 lettera a.

Art. 12 Condizioni

Ad cpv. 2

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti sono abrogati gli articoli 9-17 CAS4.

La lettera d non rinvia pertanto più alla CAS.

Alla lettera e, il rinvio alla CAS è sostituito da un rinvio all'articolo 22 del codice CE dei visti.

Secondo la nuova lettera g, il visto è rifiutato se lo scopo del soggiorno previsto non è motivato. Dal punto di vista materiale, ciò corrisponde all'articolo 32 paragrafo 1 lettera a ii) del codice CE dei visti.

Secondo la nuova lettera h, il visto è rifiutato se il richiedente ha già soggiornato in un altro Stato Schengen per tre mesi su un arco di sei mesi grazie a un visto Schengen o a un visto con validità territoriale limitata. Dal punto di vista materiale, ciò corrisponde all'articolo 32 paragrafo 1 lettera a iv) del codice CE dei visti.

Infine, secondo la nuova lettera i, il visto è rifiutato se non è dimostrata l'avvenuta conclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio valida. Dal punto di vista materiale, ciò corrisponde all'articolo 32 paragrafo 1 lettera a vii) del codice CE dei visti.

Oltre a tali motivi di rifiuto del visto si applicano ovviamente le condizioni per il rilascio dei visti e le condizioni d'entrata di cui all'articolo 2 OEV e all'articolo 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr)5.

Ad cpv. 3

Con il recepimento del codice CE dei visti saranno potenziate le garanzie procedurali, di modo da garantire la parità di trattamento di tutte le persone che presentano una domanda di visto in uno Stato Schengen. Al capoverso 3 la Svizzera s'impegna pertanto a comunicare il rifiuto del visto ai richiedenti emanando una decisione nel merito.

Art. 13 Rubrica, cpv. 1 lett. b-f e cpv. 2 Tipi e presentazione dei visti

Ad cpv .1

Il codice CE dei visti prevede unicamente i tipi di visto A, C e D, e sopprime il visto di tipo B (transito attraverso lo spazio Schengen) e il visto collettivo. Pertanto è abrogato l'articolo 13 capoverso 1 lettera f.

Ad cpv. 2

Anche la parte VI e gli allegati 8 e 13 ICC sono abrogati con l'entrata in vigore del codice CE dei visti. Il capoverso 2 rinvia pertanto all'articolo 27 e all'Allegato VII del codice CE dei visti.

4 GU L 239 del 22.09.2000, pag. 19.

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RS 142.20