Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/118: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 6 pagine

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Art. 32 Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto

Ad cpv. 2 e 3

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti sono abrogati l'articolo 17 capoverso 2 CAS nonché l'allegato V, 14 e la parte V cifra 2.3 ICC. I capoversi 2 e 3 della presente disposizione rinviano pertanto agli articoli 22, 31 e 34 del codice CE dei visti.

Art. 33 Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto

Ad cpv. 1

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti sono abrogati i paragrafi 2 e 3 del'articolo 12 CAS nonché la parte II cifre 1.2 e 2.2 ICC. Il capoverso 1 della presente disposizione rinvia pertanto agli articoli 5 paragrafo 4 e 8 del codice CE dei visti.

Art. 34 Collaborazione consolare in loco

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti è abrogata la parte VIII ICC. La presente disposizione rinvia pertanto all'articolo 48 del codice CE dei visti.

Art. 54

Ad cpv. 1

Con il recepimento del codice CE dei visti saranno potenziate le garanzie procedurali, in modo da garantire la parità di trattamento di tutte le persone che presentano una domanda di visto in uno Stato Schengen. Al capoverso 1 la Svizzera s'impegna pertanto a comunicare ai richiedenti le decisioni di rifiuto del visto per mezzo di un modulo standard previsto all'allegato VI del codice CE dei visti. Con l'entrata in vigore del nuovo articolo 6 LStr, la decisione può essere impugnata per scritto entro trenta giorni alla competente autorità (UFM o DFAE). L'articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa7 (PA) si applica per analogia.

La procedura svizzera in materia di visti va adeguata in funzione delle disposizioni del codice CE dei visti. L'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri (LStr) è stata modificata nel quadro del recepimento del regolamento (CE)

n. 767/2008 sul sistema d'informazione sui visti (regolamento VIS). La pertinente disposizione è stata licenziata dal Parlamento l'11 dicembre 2009. Il tenore dell'articolo 6 LStr non corrisponde pertanto ancora perfettamente a quello dell'articolo 54 capoverso 1 OEV.

L'attuazione formale in una legge è dunque già avviata, anche se la modifica della LStr entrerà in vigore soltanto una volta attuato il codice CE dei visti. Per il momento l'articolo 6 capoverso 2 va pertanto interpretato nel senso che rispetta le condizioni del codice CE dei visti e che permette l’applicazione dell'articolo 54 capoverso 1.

2. Ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri

Il codice CE dei visti prevede unicamente i tipi di visto A, C e D, mentre sopprime il visto di tipo B (transito attraverso lo spazio Schengen) e il visto collettivo. Va pertanto modificata anche l'ordinanza sugli emolumenti della LStr.

7 RS 172.021

8 RS 142.20