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Consultazione 2009/118: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 7 pagine

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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto

(OEV)

Modifica del ..

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l'entrata e il rilascio del visto è

modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

2I mezzi finanziari di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettera c del Codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi denaro contante o depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un’assicurazione sanitaria di viaggio o altre garanzie (art. 7–11).

Art. 3 cpv. 1

1L’obbligo di possedere un documento di viaggio è retto dall’articolo 5 paragrafo 1 lettera a del Codice frontiere Schengen2 Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.

Art. 5 cpv. 1 lett. a

1Sono esentati dall’obbligo del visto di cui all’articolo 4 capoverso 1:

a. le persone esentate dall’obbligo del visto in virtù dell'articolo 3 paragrafo 5 lettere a-f nonché degli Allegati IV e V del regolamento (CE) n. 810/20093 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice CE dei visti).

Art. 6 cpv. 2, 2bis e 3

2 In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono soggetti all’obbligo del visto in virtù dell'articolo 3 paragrafo 1 e dell'allegato IV del codice CE dei visti4:

1 RS 142.204

2 Versione GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1

3 Versione GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1

4 Versione L 243 del 15.9.2009, pag. 1 2010–......