Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
Calendario per il rapporto sull'efficacia e i decreti federali concernenti le dotazioni
2009 20102011
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D
Rapporto tecnico**
Raccomandazioni
Disegno rapporto
sull'efficacia
Rapporto sull'efficacia Consultazione*
Ev. rielaborazione
Proposta DFF
Approvazione CF
Avamprogetto
Consultazione*
Ev. rielaborazione
Decreto federale
Dotazioni Proposta DFF
Perequazione
delle risorse Messaggio CF
e compensazione
degli oneri Parlamento
Termine di referendum
* Per motivi di calendario, la procedura di consultazione deve essere svolta nei tre mesi precedenti la pausa estiva. La legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (legge sulla consultazione, LCo; RS 172.061) prevede un termine di tre mesi per la procedura ordinaria di consultazione. Il termine per rispondere è adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto (art. 7 cpv. 2 LCo). In caso d’urgenza, si può eccezionalmente abbreviare il termine per rispondere (art. 7 cpv. 3 lett. a LCo). La pausa estiva che il Consiglio federale fa nei mesi di luglio e agosto è considerata vacanza ai sensi della legge. Il termine per rispondere che decorre durante questo periodo è dunque prolungato in virtù della legge (Thomas Sägesser, Vernehmlassungsgesetz, Bundesgesetz vom 18. März 2005 über das Vernehmlassungsverfahren, Berna 2006, nota 19 ad art. 7 LCo). Tale termine deve essere adeguatamente prolungato anche (cfr. il testo di legge in lingua francese: «également») per i progetti particolarmente importanti e/o di portata rilevante (Sägesser, op. cit., nota 21 ad art. 7 LCo).
** Il primo rapporto sull’efficacia contiene, conformemente al calendario e ai dati disponibili, le analisi relative ad un solo anno (2008). Per ampliare le basi decisionali, si prevede di aggiornare il primo rapporto con i dati del 2009. A tal fine, in vista dei dibattiti parlamentari, il rapporto tecnico deve essere accompagnato da un rapporto supplementare. Tuttavia, per la procedura di consultazione relativa al rapporto sull’efficacia e ai decreti federali bisogna aspettarsi che il termine per rispondere venga abbreviato.