Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
3 Esecuzione della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Con la NPC le basi per il calcolo dei versamenti di compensazione sono state completamente superate. Per la perequazione orizzontale e verticale delle risorse ci si basa sul potenziale di queste ultime, cioè sulle risorse utilizzabili fiscalmente. Al fine di rilevare i potenziali di risorse dei singoli Cantoni nel modo più preciso possibile e contemporaneamente tenere conto delle particolarità fiscali dei Cantoni, la base imponibile aggregata (BIA) è calcolata tenendo conto di numerosi elementi. Questo livello elevato di precisione è giustificato dall’ordine di grandezza dei flussi di pagamento in ambito di perequazione delle risorse. Esso richiede tuttavia di fare fronte a una corrispondente maggiore quantità di dati e comporta anche una maggiore complessità. Pertanto, nell’esecuzione della LPFC il rilevamento dei corrispondenti dati di base, la garanzia e il controllo della qualità ad essi legati assumono un ruolo centrale. Eventuali dubbi sull’esattezza dei dati utilizzati potrebbero compromettere la credibilità della nuova perequazione finanziaria.
Di seguito sono descritti innanzitutto i procedimenti di rilevamento dei dati e del controllo della qualità applicati attualmente nonché le principali esperienze relative all’esecuzione della legge. Vengono poi commentate le misure adottate e programmate sulla base di queste prime esperienze al fine di migliorare la qualità dei dati. Si presenta infine la normativa legale richiesta concernente i dati errati rilevati a posteriori.
3.1 Procedimento di rilevamento dei dati
Per il calcolo annuo del potenziale delle risorse e degli indici di aggravio si applica il seguente procedimento standardizzato20.
20 Basi: l’art. 43f OPFC e le direttive del DFF del 19 dicembre 2008 sul rilevamento e la trasmissione dei dati necessari da parte dei Cantoni e sull’elaborazione dei dati da effettuarsi dall’AFC, dall’UST e dall’AFF (disponibili in tedesco e francese).