Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
Parlamento per la perequazione orizzontale e verticale delle risorse come pure per il loro adeguamento, conformemente all’art. 5 cpv. 2 LPFC. Parallelamente, l’AFF calcola i versamenti di compensazione nell’ambito della perequazione dell’aggravio geotopografico e sociodemografico, adeguando gli importi perequativi decisi dal Parlamento al rincaro conformemente all’art. 9 cpv. 2 LPFC.
Presa di posizione dei Cantoni
L’AFF inoltra i suoi calcoli alla CDCF, all’attenzione dei Cantoni. I Cantoni prendono posizione in merito ai risultati. Un Cantone che non è d’accordo con i dati, può rivolgersi alla CDCF o direttamente al DFF. La CDCF inoltra al DFF le prese di posizione dei Cantoni e le sue eventuali prese di posizione in merito alle richieste di singoli Cantoni.
Approvazione da parte del Consiglio federale
Ogni anno l’OPFC viene adeguata ai valori più recenti concernenti la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, è approvata dal Consiglio federale durante il mese di novembre e posta in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.
3.2 Garanzia della qualità
La garanzia della qualità è effettuata da diversi attori nell’ambito del procedimento di elaborazione dei dati. Essa ha inizio presso i Cantoni, fornitori dei dati, per passare poi attraverso altri punti di controllo descritti di seguito.
Tabella 11 Uffici responsabili per la garanzia della qualità
Perequazione delle risorse Compensazione degli oneri
Fornitori dei dati Amministrazioni cantonali delle contribuzioni
Controllo del CDF secondo l'art. 6 lett. j della
legge sul Controllo delle finanze (LCF)
Analisi dei dati AFC, UST,
controllo del CDF secondo l'art. 6 lett. j LCF, controllo del CDF secondo l'art. 6 lett. j LCF,
accompagnametno del gruppo di esperti accompagnametno del gruppo di esperti garanzia della qualità garanzia della qualità
Calcolo degli indici e AFF, AFF,
versamenti di compensazione controllo da parte del CDF controllo da parte del CDF
3.2.1 Controllo della qualità
Gruppo di studio per la garanzia della qualità
Per il controllo della qualità nel contesto della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri è stato istituito dal DFF un gruppo di studio composto in modo paritetico e con funzione di supervisione, coadiuvato dal Controllo federale delle finanze (CDF). Nell’ambito del suo status di osservatore, il CDF mette a disposizione del gruppo di studio la sua consulenza e può presentare raccomandazioni e proposte.
L’AFC tiene costantemente aggiornato il gruppo di studio per quanto concerne i dati sulla perequazione delle risorse; l’UST, rispettivamente l’AFF lo aggiornano riguardo alla compensazione degli oneri. Il gruppo di studio si riunisce da maggio fino a settembre. Esso valuta la situazione dei dati e discute d’intesa con il CDF le misure da adottare.