Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011

Tabella 10 Panoramica del procedimento annuo per il calcolo degli indici delle risorse e di

aggravio

Orizzonte temporale Perequazione delle risorse Compensazione degli oneri

Per la perequazione delle La Amministrazioni cantonali delle L'UST elabora i dati grezzi

risorse : tra il 15 novembre e il contribuzioni rilevano e forniscono i dati

1° marzo (a seconda dei

componenti della BIA).

Per la compensazione degli

oneri : al più tardi entro il 31

marzo

Al più tardi entro il 31 marzo Controlli del CDF nei Cantoni scelti Trasmissione dei dati all'AFF

Al più tardi entro fine maggio L'AFC analizza i dati e li trasmette all'AFF

Maggio - giugno Controllo della qualità / Calcolo degli indici e Controllo della qualità / Calcolo degli indici e

versamenti di compensazione AFF versamenti di compensazione AFF

Inizio luglio Avvio dell'indagine conoscitiva (CDCF) Avvio dell'indagine conoscitiva (CDCF)

Fine settembre Rapporto della CDCF al DFF Rapporto della CDCF al DFF

Entro metà novembre Approvazione del Consiglio federale Approvazione del Consiglio federale

Rilevamento dei dati

Il rilevamento dei dati per il potenziale delle risorse è effettuato dagli Uffici cantonali delle contribuzioni in base alle direttive del DFF del 19 dicembre 200821. Con la loro entrata in vigore hanno sostituito le attuali «indicazioni tecniche dettagliate»22 emanate dall’AFC. Le nuove direttive contengono istruzioni tecniche dettagliate (incluse le scadenze) per il rilevamento dei dati e la loro trasmissione. Le amministrazioni fiscali cantonali inoltrano di volta in volta i dati relativi ai singoli anni di calcolo all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) entro i termini prestabiliti.

La base dei dati concernenti la compensazione degli oneri è costituita dalle statistiche della Confederazione, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199223 sulla statistica federale, alla legge federale del 22 giugno 200724 sul censimento federale della popolazione e alle rispettive ordinanze aggiornate all’ultimo anno disponibile. L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile per la raccolta e l’invio corretti dei dati all’AFF.

Calcolo del potenziale delle risorse e degli indici di aggravio

Sulla base dei dati concernenti gli ultimi tre anni di calcolo disponibili e delle richieste del gruppo di studio per la garanzia della qualità, l’AFF calcola ogni anno il potenziale delle risorse per l’anno di riferimento successivo. Gli indicatori della compensazione degli oneri per l’anno di riferimento successivo sono calcolati di volta in volta sulla base dei dati concernenti l’ultimo anno di calcolo disponibile.

Calcolo dei versamenti di compensazione

Infine, l’AFF calcola i versamenti di compensazione dei singoli Cantoni per l’anno di riferimento successivo, e ciò sulla base del potenziale delle risorse e degli importi decisi dal

21

Le direttive sono pubblicate su Internet

(http://www.efv.admin.ch/d/dokumentation/zahlen_fakten/finanzpolitik_grundlagen/finanzausgleich.php).

22

Anche le indicazioni tecniche dettagliate sono pubblicate su Internet

(http://www.efv.admin.ch/i/dokumentation/zahlen_fakten/finanzpolitik_grundlagen/finanzausgleich/index.php). 23

RS 431.01

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RS 431.112