Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011

Controllo dei dati e dei risultati da parte dei Cantoni

I Cantoni sono gli organi che conoscono meglio i loro dati. Secondo gli allegati alla direttiva del DFF del 19 dicembre 2008 sul rilevamento e sulla trasmissione dei dati dei Cantoni, questi ultimi sono tenuti a controllare la trasmissione dei dati prima del loro invio e a confermare tale verifica mediante un bollettino di spedizione firmato o semplicemente trasmettendo il modulo di notifica.

Al termine dell’elaborazione da parte dell’AFC, ad ogni Cantone viene inviato un attestato con cui si comunicano i risultati della stessa. Se l’AFC ha apportato delle correzioni rispetto ai dati inviati dal Cantone, esse sono spiegate in modo dettagliato. Il Cantone deve confermare formalmente la correttezza dei risultati mediante una firma e ha quindi di nuovo l’opportunità di effettuare verifiche e controlli di plausibilità. È indispensabile che la persona che conferma la correttezza del primo invio dei dati mediante bollettino di spedizione o modulo di notifica non coincida con chi poi firma l’attestato. Solo in questo modo si garantisce un controllo incrociato.

Tabella 12 Regolamentazione dei documenti

Settore Bollettino di Modulo di Attestato fornitura notifica

Reddito delle persone fisiche X X

Utili delle persone giuridiche X X

Reddito delle persone tassate alla fonte X X

Sostanza delle persone fisiche X X

Riparti fiscali X X

Controllo dei dati e della plausibilità da parte dell’AFC

Per i redditi delle persone fisiche come pure per gli utili delle persone giuridiche, mediante il rendiconto cantonale delle imposte e delle multe (modulo 57) è effettuato un controllo della plausibilità dell’importo dell’imposta (totale) relativa ai dati trasmessi. In questo caso, l’AFC dispone dei conteggi sulle imposte e multe (modulo 57), comunicati dai Cantoni per ogni anno fiscale ad un’altra unità organizzativa all’interno dell’AFC. L’AFC, dopo aver ricevuto i dati, confronta l’importo complessivo dell’imposta relativa ai dati trasmessi con l’importo dell’imposta annunciato mediante il modulo 57. Una differenza superiore a +/- 3 per cento comporta una richiesta di chiarimento a livello cantonale.

Per i seguenti settori si effettua un confronto con i risultati dell’anno precedente comunicati dal Cantone:

− reddito delle persone fisiche

− utili delle persone giuridiche

− reddito delle persone tassate alla fonte

− sostanza delle persone fisiche

− riparti fiscali dell’imposta federale diretta

Il confronto con l’anno precedente costituisce il più importante controllo di plausibilità per i redditi delle persone tassate alla fonte, le sostanze delle persone fisiche e i riparti fiscali dell’imposta federale diretta.

L’AFC non può rilevare se un Cantone ha sempre presentato la stessa lacuna nella trasmissione dei dati dal primo invio nel 2003 – ad esempio in merito alla sostanza delle