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Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 3 pagine

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Decreto federale concernente l’approvazione e l’attuazione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) e la modifica della Convenzione di Aarhus

Art. 6

Abrogato

Art. 7 cpv. 8

8 Le informazioni ambientali sono informazioni che rientrano nell’ambito disciplinato dalla presente legge, nell’ambito delle prescrizioni riguardanti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la conservazione delle foreste, la pesca, la caccia, l’ingegneria genetica nonché in quello della protezione del clima.

Art. 10b cpv. 2 lett. d

d. una descrizione sommaria delle principali alternative prese in

considerazione dal richiedente.

Art. 10e Partecipazione del pubblico

1 Chiunque può pronunciarsi per iscritto sul progetto rivolgendosi all’autorità competente, senza con ciò acquisire qualità di parte.

2 L’autorità competente verifica nella sua decisione le opinioni espresse.

Titolo dopo l’art. 10e

Capitolo 4: Informazioni ambientali

Art. 10f Informazione e consulenza ambientale

1 Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell’ambiente e lo stato del carico inquinante, in particolare pubblicano:

a. le rilevazioni sul carico inquinante e l’esito delle misure prese in virtù della presente legge (art. 44);

b. i risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie (art. 40), i risultati del controllo d’impianti e le informazioni secondo l’articolo 46, se sono d’interesse generale.

2 Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigano l’osservanza del segreto.

3 I servizi della protezione dell’ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell’ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.

4 I Cantoni valutano regolarmente lo stato dell’ambiente del loro territorio.

5 Il Consiglio federale valuta almeno ogni quattro anni lo stato dell’ambiente in Svizzera e fa rapporto alle Camere.