Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: F165-0482
Allegato 5 Modifica del diritto vigente
Nell’ambito della revisione totale dell’OIConf sono modificate le seguenti ordinanze:
• Ordinanza del 20 novembre 1996 concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica; RS 172.327.8
• Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali, OPAn; RS 455.1
• Ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti; RS 810.211
• Ordinanza del 17 ottobre 2001 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici, OClin; RS 812.214.2
• Ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi, OBioc; RS 813.12
• Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente, OEIA; RS 814.011
• Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, OPIR; RS 814.012
• Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’UFAM, OE-UFAM; RS 814.014
• Ordinanza del 1 luglio 1998 contro il deterioramento del suolo, O suolo; RS 814.12
• Ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA; RS 814.911
• Ordinanza di Cartagena del 3 novembre 2004, OCart; RS 814.912.21
• Ordinanza del 25 agosto 1999 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi, OPLM; RS 832.321 (secondo l’avamprogetto separato)
• Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie, OFE; RS 916.401
• Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, OESA; RS 916.441.22
In queste ordinanze viene cancellata la data dell’ordinanza sull’impiego confinato e sostituita da punti che servono da segnaposto per la data dell’approvazione effettiva dell’OIConf totalmente rivista da parte del Consiglio federale. In diversi casi vengono modificati i rimandi agli articoli dell’OIConf in base alle nuova numerazione oppure viene chiarita la delimitazione fra OIConf e altre ordinanze, senza che questo comporti modifiche materiali. In alcune delle ordinanze elencate vengono estesi il campo d’applicazione o i rimandi e le riserve relativi agli organismi alloctoni, conformemente all’estensione del campo d’applicazione dell’OIConf.
Inoltre le modifiche materiali comportano le seguenti modifiche:
L’articolo 3 capoverso 1 lettera b OEDA viene adattato conformemente alla definizione dell’articolo 3 lettera b OIConf (cfr. le precedenti spiegazioni su questa disposizione).
L’articolo 3 capoverso 1 lettera f OEDA viene adattato conformemente alla definizione dell’articolo 3 lettera f OIConf (cfr. le precedenti spiegazioni su questa disposizione).
Gli articoli 11 e 14 OEDA vengono integrati conformemente all’articolo 13 OIConf con disposizioni relative all’inizio, alla sospensione e alla cessazione di garanzia (rispettivamente cpv. 6 e 7 nuovi), sulla base dell’articolo 24 LIG e dell’articolo 59b LPAmb (rispettivamente lettera c e d). Come nell’OIConf queste disposizioni devono garantire che l’autorità esecutiva competente sia sempre informata sulla presenza della garanzia e che possa adottare le misure necessarie prima della sospensione o della cessazione della garanzia.
50/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482