Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482

La nuova formulazione dell‘articolo 15 capoverso 3 OEDA tiene conto delle conoscenze e della prassi secondo le quali, per lo scavo di suolo e sottosuolo inquinato da organismi alloctoni invasivi di cui all’allegato 2 OEDA e chimicamente non inquinato, gli obiettivi di protezione dell‘OEDA possono essere raggiunti non solo mediante riciclaggio nel luogo dove viene prelevato o depositato in una discarica per materiali inerti, ma anche mediante riciclaggio in una cava di ghiaia da ricoltivare. Essa presuppone tuttavia l’adozione di determinate misure come in particolare un controllo degli accessi e coperture sufficienti entro il termine di un anno. La formulazione più flessibile non impedisce di attuare soluzioni sensate e assicura comunque la protezione dell’uomo, degli animali, dell’ambiente e della diversità biologica dagli organismi alloctoni.

L’articolo 49 capoverso 2 OFE viene leggermente adattato ai fini del coordinamento della procedura. Analogamente all’OIConf nell’articolo 49 capoverso 2 OFE, al posto dell’accordo del veterinario cantonale viene richiesto ora quello del servizio competente designato dal Cantone, al fine di tenere conto delle differenze a livello di competenze cantonali. Il principio dell’articolo 19 capoverso 2 OIConf, secondo il quale la decisione deve essere adottata entro 90 giorni, viene ripreso anche nell’articolo 49 capoverso 2 OFE.

Le modifiche dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevati non sono di tipo materiale, ma riguardano soltanto l’aggiornamento dei rimandi alla nuova OIConf. (Per la delimitazione fra le due ordinanze vedere il riquadro in corrispondenza delle spiegazioni relative all’art. 7 OIConf).

51/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482