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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine
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Ordinanza sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull’impiego confinato, OIConf)
del ... (Avamprogetto del 16 luglio 2010)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 29b capoversi 2 e 3, 29f, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoversi 2 e 3, 44 capoverso 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 59b della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 10 capoverso 2, 14, 19, 20, 24 capoversi 2 e 3, 25 e 34 della legge del 21 marzo 20032 sull’ingegneria genetica (LIG);
visti gli articoli 29c capoversi 2 e 3 e 29d della legge del 18 dicembre 19703 sulle epidemie;
in esecuzione degli articoli 8 lettere g, h e l e 19 capoverso 4 della Convenzione del 5 giugno 19924 sulla diversità biologica,
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza persegue lo scopo di proteggere l’uomo, gli animali e l’ambiente nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall’utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti in sistemi chiusi.
Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione di organismi, in particolare di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni, in sistemi chiusi.
2 Per il trasporto di organismi destinati all’utilizzazione in sistemi chiusi si applicano unicamente gli articoli 4, 14 e 24.
3 Per l’utilizzazione di organismi nell’ambiente si applica l’ordinanza del 10 settembre 20085 sull’emissione deliberata nell’ambiente.