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Consultazione 2009/25: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 4 pagine
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LF sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Art. 4 cpv. 2bis(nuovo)
2bisPuò essere impiegato per progetti a carattere innovativo al massimo il 15 per cento dei mezzi messi a disposizione mediante credito d’impegno.
Art.5 Calcolo e durata degli aiuti finanziari
1Gli aiuti finanziari alle strutture di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a – c coprono al massimo un terzo delle spese d’investimento e di gestione, ma non possono eccedere 5000 franchi per posto e per anno.
2Gli aiuti finanziari destinati a progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi del progetto, valutazione compresa.
3Sono concessi soltanto se i Cantoni e i Comuni che domandano gli aiuti partecipano finanziariamente alla custodia di bambini complementare alla famiglia almeno nella stessa misura dell’anno civile precedente l’inizio del progetto.
4Gli aiuti finanziari sono accordati per tre anni al massimo.
Art. 6, rubrica, cpv. 1-3 e 4 (nuovo) Domande di aiuti finanziari
1Le domande di aiuti finanziari devono essere indirizzate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
2Le domande di aiuti finanziari per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono essere indirizzate all’UFAS prima dell’apertura della struttura o dell’aumento dell’offerta.
3Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne devono presentare la domanda di aiuti finanziari prima dell’attuazione delle misure previste nell’articolo 3 capoverso 2.
4I Cantoni e i Comuni devono presentare la domanda di aiuti finanziari prima di avviare il progetto a carattere innovativo.
Art. 6a Concessione di aiuti finanziari (nuovo)
1L’UFAS statuisce, con decisione formale, sulle domande presentate dalle strutture di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a–c; consulta preliminarmente l’autorità competente del Cantone .
2Concede ai Cantoni e ai Comuni per progetti a carattere innovativo aiuti finanziari sulla base di contratti di prestazione.
Art. 10 cpv. 4 (nuovo)
4 La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 gennaio 2015.