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Consultazione 2009/27: Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (OPTP) · 6 pagine
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Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 20081 concernente la protezione contro il fumo passivo,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina:
a. il divieto di fumare negli spazi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone;
b. le caratteristiche delle sale fumatori e i requisiti per la loro ventilazione;
c. i requisiti applicabili agli esercizi pubblici per fumatori e alla loro ventilazione;
d. le condizioni per l’impiego di lavoratori in sale fumatori ed esercizi pubblici per fumatori;
e. le deroghe al divieto di fumare per i luoghi di residenza coatta e gli stabilimenti di residenza permanente o prolungata.
Art. 2 Divieto di fumare e protezione contro il fumo passivo
1 Fatti salvi gli articoli 3–6, è vietato fumare negli spazi chiusi:
a. accessibili non solo a un determinato gruppo di persone; o
b. utilizzati permanentemente o temporaneamente da più persone quale luogo di lavoro.
2 Uno spazio non è considerato chiuso se almeno la metà del soffitto o almeno la metà della superficie delle pareti è aperta verso l’esterno. Non hanno importanza il materiale di cui è fatta la separazione e se quest’ultima è di carattere permanente o temporaneo.
3 Le persone che si trovano in spazi in cui è vietato fumare non devono essere infastidite dal fumo proveniente da spazi adiacenti in cui è permesso fumare.
RS ....