Progetto

Consultazione 2009/27: Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (OPTP) · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 20081 concernente la protezione contro il fumo passivo,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina:

a. il divieto di fumare negli spazi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone;

b. le caratteristiche delle sale fumatori e i requisiti per la loro ventilazione;

c. i requisiti applicabili agli esercizi pubblici per fumatori e alla loro ventilazione;

d. le condizioni per l’impiego di lavoratori in sale fumatori ed esercizi pubblici per fumatori;

e. le deroghe al divieto di fumare per i luoghi di residenza coatta e gli stabilimenti di residenza permanente o prolungata.

Art. 2 Divieto di fumare e protezione contro il fumo passivo

1 Fatti salvi gli articoli 3–6, è vietato fumare negli spazi chiusi:

a. accessibili non solo a un determinato gruppo di persone; o

b. utilizzati permanentemente o temporaneamente da più persone quale luogo di lavoro.

2 Uno spazio non è considerato chiuso se almeno la metà del soffitto o almeno la metà della superficie delle pareti è aperta verso l’esterno. Non hanno importanza il materiale di cui è fatta la separazione e se quest’ultima è di carattere permanente o temporaneo.

3 Le persone che si trovano in spazi in cui è vietato fumare non devono essere infastidite dal fumo proveniente da spazi adiacenti in cui è permesso fumare.

RS ....

1 RS 818.31